DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1989 che modifica la decisione 89/310/CEE relativa ai quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati nel 1989 in talune zone di mercato sensibili in provenienza da taluni paesi terzi (89/628/CEE) -
Gazzetta ufficiale n. L 358 del 08/12/1989 pag. 0037 - 0038
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1989 che modifica la decisione 89/310/CEE relativa ai quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati nel 1989 in talune zone di mercato sensibili in provenienza da taluni paesi terzi (89/628/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87 (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, considerando che la decisione 89/310/CEE della Commissione ha stabilito i quantitativi di carni ovine e caprine che possono essere importati nel 1989 in talune zone di mercato sensibili in provenienza da taluni paesi terzi (4); considerando che è necessario correggere i quantitativi fissati per la Romania; considerando che per la Nuova Zelanda i quantitativi sono stati fissati in via provvisoria fatti salvi i risultati dei negoziati sugli adattamenti temporanei degli accordi di autolimitazione; che i negoziati sono sfociati in un accordo (5); che occorre pertanto specificare i quantitativi decisi per la Francia e l'Irlanda; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 89/310/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Il testo dell'articolo 2 della decisione 310/89/CEE è sostituito dal seguente testo: « Articolo 2 Le autorità competenti dell'Irlanda rilasciano per il 1989 i titoli d'importazione relativi ai prodotti delle specie ovina e caprina, dei codici NC 0104 10 90, 0104 20 90 e 0204, importati in Irlanda dai paesi terzi elencati nell'allegato II entro i limiti dei quantitativi ivi indicati. » Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2. (3) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 126 del 9. 5. 1989, pag. 40. (5) GU n. L 318 del 31. 10. 1989, pag. 13. ALLEGATO « ALLEGATO I Quantitativi di cui all'articolo 1 (in t) 1.2 // // // // Equivalenti carcassa // // // Argentina (1) // 1 210 // Australia // 806 // Austria // 0 // Bulgaria // 360 // Ungheria // 975 // Islanda // 0 // Nuova Zelanda // 6 150 // Polonia // 1 150 // Romania // 144 // Cecoslovacchia // 0 // Uruguay (1) // 0 // Iugoslavia // 50 // Repubblica democratica tedesca // 0 // // (1) Quantitativi fissati con una misura autonoma. ALLEGATO II Quantitativi di cui all'articolo 2 (in t) 1.2 // // // // Equivalenti carcassa // // // Nuova Zelanda // 450 » // //