31989D0562

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 1989 concernente un primo stanziamento alla Francia di parte delle risorse da imputare all' anno di bilancio 1990 per la fornitura a talune organizzazioni di derrate alimentari provenienti dalle scorte d' intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (89/562/CEE) (89/562/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 305 del 21/10/1989 pag. 0034 - 0034


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1989

concernente un primo stanziamento alla Francia di parte delle risorse da imputare all'anno di bilancio 1990 per la fornitura a talune organizzazioni di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

(89/562/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1),

visto il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2736/89 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (5), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il 6 ottobre 1989 la Francia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a iniziare già nel 1989 l'azione sul suo territorio finanziabile in base alle risorse imputabili al bilancio 1990 e ha indicato le quantità di prodotto che intende distribuire; che è opportuno iniziare questo piano ora in Francia operando uno stanziamento a favore di tale paese; che tale stanziamento non deve superare il 50 % delle risorse assegnate con decisione della Commissione alla Francia a titolo del piano dell'esercizio 1989;

considerando che per facilitare la realizzazione di questo piano è necessario specificare il tasso di cambio da applicare nella conversione degli ecu nella moneta nazionale ad un tasso che rifletta la realtà economica;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3744/87, la Commissione ha richiesto il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità al momento di redigere questa decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È decisa la seguente assegnazione degli stanziamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3744/87, imputabili al bilancio 1990:

- Francia: 12 760 000 ECU.

Tale importo sarà convertito nella moneta nazionale al tasso applicabile il 4 gennaio 1989 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

2. Fatto salvo il limite di cui al paragrafo 1, i seguenti quantitativi di prodotti possono essere ritirati dall'intervento per distribuzioni in Francia:

- 2 250 t di frumento tenero,

- 3 000 t di frumento duro,

- 1 150 t di burro,

- 2 100 t di carni bovine.

3. I ritiri di cui al paragrafo 2 possono essere effettuati a partire dal 15 ottobre 1989.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 15 ottobre 1989.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.

(3) GU n. L 263 del 9. 9. 1989, pag. 19.

(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(5) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.