31989D0532

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 settembre 1989 che modifica la settima decisione 85/355/CEE relativa all' equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi, nonché la settima decisione 85/356/CEE relativa all' equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (89/532/CEE) (89/532/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 28/09/1989 pag. 0034 - 0034


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 1989

che modifica la settima decisione 85/355/CEE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi, nonché la settima decisione 85/356/CEE relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(89/532/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/100/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1989, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (4), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella settima decisione 85/355/CEE (5), modificata da ultimo dalla decisione 89/368/CEE (6), il Consiglio ha dichiarato che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi, effettuate in taluni paesi terzi per determinate specie, soddisfano le condizioni previste dalle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE;

considerando che nella settima decisione 85/356/CEE (7), modificata da ultimo dalla decisione 89/368/CEE, il Consiglio ha dichiarato che le sementi di determinate specie raccolte in taluni paesi terzi sono equivalenti alle sementi delle categorie corrispondenti raccolte nella Comunità;

considerando che per la maggior parte dei paesi terzi la validità delle decisioni 85/355/CEE e 85/356/CEE scade il 30 giugno 1990;

considerando che per l'Australia e la Norvegia erano attese informazioni dettagliate supplementari e che l'equivalenza, per quanto riguarda tali paesi, è stata limitata al periodo stimato necessario per la presentazione e la valutazione di tali informazioni; che tale periodo è scaduto il 30 giugno 1989;

considerando che, per quanto concerne l'Australia, la presentazione e la valutazione di dette informazioni progrediscono, ma è necessario un periodo supplementare per terminare queste operazioni; che nel caso della Norvegia le informazioni attese sono state fornite e la loro valutazione è ora terminata;

considerando che per questi due paesi è quindi opportuno prorogare l'equivalenza sino alla data in cui la validità delle decisioni 85/355/CEE e 85/356/CEE scade per la maggioranza dei paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 della decisione 85/355/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

La presente decisione è applicabile dal 1o luglio 1985 al 30 giugno 1990. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 5 della decisione 85/356/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 5

La presente decisione è applicabile dal 1o luglio 1985 al 30 giugno 1990. »

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(2) GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 36.

(3) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(4) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.

(5) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1.

(6) GU n. L 163 del 14. 6. 1989, pag. 30.

(7) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20.