31989D0524

89/524/CEE: Decisione della Commissione, del 7 settembre 1989, che compone la controversia tra il Lussemburgo e la Francia concernente l'istituzione di un servizio regolare specializzato per il trasporto di passeggeri fra i due Stati (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 21/09/1989 pag. 0018 - 0019


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1989

che compone la controversia tra il Lussemburgo e la Francia concernente l'istituzione di un servizio regolare specializzato per il trasporto di passeggeri fra i due Stati

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(89/524/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/78 (2), qui di seguito indicato come il « regolamento », in particolare l'articolo 14,

considerando che, il 9 gennaio 1986, l'impresa di trasporti « Autocars Émile Frisch s à r l » ha presentato richiesta al governo del Lussemburgo di autorizzazione ad effettuare un servizio regolare specializzato di trasporti di lavoratori da Thil ed altre località francesi della zona alla fabbrica « Villeroy & Boch » con sede a Lussemburgo, consistente in due corse giornaliere in ciascuna direzione con partenza rispettivamente da Thil alle ore 4.20 e alle ore 12.20, e dal Lussemburgo alle ore 14.00 e alle ore 22.00, per portare alla fabbrica e ricondurre ai loro domicili i lavoratori in tempo per i turni dalle ore 6.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.00 alle ore 22.00; che la Villeroy & Boch appoggia la richiesta della Frisch e si assumerà una parte delle spese di trasporto dei propri operai;

considerando che, il 5 marzo 1987, la Frisch ha presentato una nuova richiesta per istituire un servizio regolare specializzato diverso da quello appena illustrato, comprendente anche il trasporto dei lavoratori della fabbrica Arbed con sede a Dommeldange; che l'Arbed non si assumerà una parte delle spese di trasporto dei propri operai;

considerando che nonostante le lunghe discussioni svoltesi fra le autorità di Francia e Lussemburgo, non si è potuto raggiungere un accordo in merito alle suddette richieste di autorizzazione;

considerando che, il 14 marzo 1988, il governo del Lussemburgo ha deferito le richieste alla Commissione affinché essa decida in merito ai sensi dell'articolo 14 del regolamento;

considerando che il governo francese e l'impresa di trasporti Schiocchet si sono opposti alle richieste di autorizzazione in quanto il nuovo servizio danneggerebbe quelli regolari già esistenti per il trasporto di passeggeri nella stessa zona, in particolare i servizi regolari effettuati dalla Schiocchet, sottraendo passeggeri a servizi di pubblica utilità; che il governo francese e la Schiocchet ritengono pertanto che quest'ultima dovrebbe poter partecipare al servizio proposto dalla Frisch così da ottenere vantaggi atti a compensare qualsiasi perdita derivante dall'introduzione del nuovo servizio;

considerando che, ad ogni modo, il governo francese ritiene che, qualora il servizio proposto assicurasse il trasporto anche degli operai della fabbrica Arbed, esso non rimarrebbe più un servizio regolare specializzato, diventando piuttosto simile ad un servizio regolare, dal momento che nel definire i servizi regolari specializzati, il regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio (3) afferma che questi assicurano il trasporto di lavoratori verso e da « un luogo di lavoro » (al singolare);

considerando che il governo francese ritiene che le richieste di autorizzazione presentate dalla Frisch non siano ammissibili dal momento che la richiesta già presentata nel 1986 riguardava sia l'introduzione di un servizio regolare specializzato sia, erroneamente, il rinnovo di tale servizio, e le autorità francesi non hanno ricevuto copia della richiesta del 1987 dalle autorità del Lussemburgo;

considerando che il governo francese è dell'avviso che lo « status quo » stabilito con decisione 82/595/CEE della Commissione (4), anch'essa riguardante l'istituzione da parte della Frisch di alcuni servizi regolari specializzati destinati al trasporto di operai francesi della zona di frontiera alla Villeroy & Boch di Lussemburgo, risulterebbe alterato se si autorizzasse il nuovo servizio proposto dalla Frisch;

considerando che il servizio regolare specializzato proposto dalla Frisch per il trasporto di operai alla fabbrica della Villeroy & Boch può considerarsi in linea con i criteri stabiliti all'articolo 8 del regolamento; che soddisfa le effettive esigenze sia quantitative che qualitative di un nuovo servizio nella zona, dal momento che assicurerà il trasporto ai giusti orari di circa 50 operai che al momento non dispongono di mezzi pubblici per recarsi alla Villeroy & Boch e tornare ai loro domicili per i turni di lavoro delle ore 6.00 e delle ore 14.00; che il servizio fermerà in alcuni luoghi che attualmente non sono serviti da mezzi pubblici in quelle ore;

considerando che la Frisch opera già nel settore dei trasporti di passeggeri su strada nella zona in questione;

considerando che un servizio regolare specializzato risulta più appropriato di un semplice servizio regolare per i lavoratori della Villeroy & Boch in quanto è facilmente adattabile alle loro esigenze;

considerando che l'orario proposto dalla Frisch per il servizio regolare specializzato risulta più conveniente e che tale servizio è più veloce del servizio regolare previsto dalla Schiocchet per il turno delle ore 6.00 alla Villeroy & Boch; che la Schiocchet non prevede servizi che assicurino il trasporto degli operai del turno delle ore 14.00 alla Villeroy & Boch;

considerando che la richiesta della Frisch di assicurare anche il trasporto degli operai della fabbrica Arbed di Dommeldange attribuirebbe al servizio regolare specializzato per la Villeroy & Boch, definito dal regolamento n. 117/66/CEE come servizio di trasporto di lavoratori sul luogo di lavoro, connotazioni più simili ad un servizio regolare;

considerando che la metà dei lavoratori della Arbed interessata al nuovo servizio fa già uso dei servizi esistenti effettuati mediante autobus, che potrebbero risultare quindi danneggiati da questa perdita di utenti;

considerando che le due richieste della Frisch possono essere considerate valide in quanto, nonostante l'errore presente nell'intestazione della richiesta del 4 gennaio 1986, dai successivi scambi fra le autorità competenti della Francia e Lussemburgo in merito alla richiesta sarebbe risultato chiaro che essa riguardava l'introduzione di un servizio regolare specializzato e non il rinnovo di uno già esistente; che si deplora che, nel caso della seconda richiesta del 5 marzo 1987, le autorità del Lussemburgo non ne abbiano inviato copia alle autorità francesi, mentre hanno proceduto ad informarle per esteso dell'oggetto della richiesta con lettera datata 28 luglio 1987; che le autorità francesi hanno in seguito ricevuto dai servizi della Commissione copia di tale richiesta, corredata di tutto la documentazione relativa e accompagnata dalla lettera del 21 aprile 1988, su cui si sono basati per formulare le loro osservazioni;

considerando che la decisione 82/595/CEE riguardava itinerari diversi e non intendeva stabilire un sistema di servizio di trasporto di passeggeri su strada che non fosse possibile modificare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le autorità competenti del Granducato del Lussemburgo autorizzano la « Autocars Émile Frisch s à r l » ad istituire un servizio regolare specializzato fra Thil in Francia e il Lussemburgo per i lavoratori della fabbrica Villeroy & Boch che partano da Thil alle ore 4.20 e alle ore 12.20 e dalla fabbrica alle ore 14.00 e alle ore 22.00, secondo il percorso seguente:

Thil, Hussigny, Tiercelet, Aumetz, Beuviller, Audun-le-Roman, Serrouville, Errouville, Crusnes, Cantebonne, Villerupt, Audun-le-Tiche, Esch/Alzette, Schifflange, fabbrica Villeroy & Boch.

Si tratta di un servizio destinato esclusivamente agli operai della Villeroy & Boch, con sede a Lussemburgo, 330, rue de Rollingergrund, 1018 Lussemburgo.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1989.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 19.

(2) GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66.

(4) GU n. L 244 del 19. 8. 1982, pag. 32.