31989D0358

89/358/CEE: Decisione della Commissione del 23 maggio 1989 che stabilisce misure di applicazione dell'articolo 8 della direttiva 85/358/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 151 del 03/06/1989 pag. 0039 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0058
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0058


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1989

che stabilisce misure di applicazione dell'articolo 8 della direttiva 85/358/CEE del Consiglio

(89/358/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/146/CEE (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 8 della direttiva 85/358/CEE, spetta alla Commissione stabilire, in conformità dell'articolo 10 della stessa direttiva, le modalità da applicare quando i risultati dei controlli effettuati in uno Stato membro indicano la necessità di procedere a indagini in uno o più altri Stati membri o in paesi terzi;

considerando che ogni Stato membro deve informare gli altri Stati membri e la Commissione degli esiti positivi constatati in occasione dei controlli relativi alle sostanze ad azione ormonica e tireostatica, quando ne possano derivare implicazioni per altri Stati membri o paesi terzi; che le informazioni trasmesse debbono consentire, nella massima misura possibile, l'identificazione degli animali; delle carni o delle sostanze implicate;

considerando che gli Stati membri debbono, in conseguenza di tali informazioni, prendere gli stessi provvedimenti che prenderebbero in base ad informazioni da essi stessi raccolte sul loro territorio; che essi debbono informare gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate e dei risultati ottenuti mediante le stesse;

considerando che, qualora sorgano problemi concernenti un paese terzo, la Commissione deve informarne il paese terzo in questione e chiedere spiegazioni in merito all'origine del problema, nonché per quanto concerne le misure da adottare per impedire che il problema si ripresenti;

considerando che la Commissione può inviare esperti in missione in uno Stato membro o in paese terzo allo scopo di ottenere informazioni supplementari o per verificare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in campo veterinario per quanto riguarda le informazioni fornite; che a tali esperti deve essere accordata tutta l'assistenza pratica necessaria per l'esecuzione della missione loro assegnata;

considerando che allo Stato membro o al paese terzo interessati debbono essere comunicati con la massima rapidità i risultati delle indagini effettuate in loco, con eventuali conseguenti richieste di ulteriori misure da adottare;

considerando che occorre stabilire talune norme amministrative per quanto concerne gli esperti veterinari che effettuano missioni di ispezione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, per « autorità competente » si intende il servizio o l'organismo centrale designato da ciascuno degli Stati membri conformemente all'articolo 3 della direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (1).

Articolo 2

1. Le informazioni di cui all'articolo 8, primo comma della direttiva 85/358/CEE debbono essere comunicate senza indugio dall'autorità competente dello Stato membro interessato alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati ed alla Commissione.

2. L'autorità competente che comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 notifica in misura particolareggiata gli esiti riscontrati e le ragioni che giustificano la richiesta di ulteriori indagini, in particolare:

- la sostanza o le sostanze riscontrate ed il loro quantitativo,

- il tipo di campione, nonché il luogo e la data del campionamento,

- il metodo e la data dell'analisi,

- se del caso, la specie dell'animale interessato e, quando noto, il sesso, l'età e l'identificazione dello stesso,

- qualsiasi altra informazione utile all'individuazione dell'origine della sostanza in questione.

3. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma dagli Stati membri in applicazione della presente decisione sono riservate. Esse sono coperte dal segreto professionale e fruiscono della protezione garantita alle informazioni

della stessa natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute nonché dalle disposizioni corrispondenti applicabili agli organismi comunitari.

In particolare, le informazioni di cui al primo comma non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che per la loro funzione, negli Stati membri, nei paesi terzi o nell'ambito degli organismi comunitari, sono destinate a conoscerle. Esse non possono neppure essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente decisione, a meno che l'autorità che le ha fornite non abbia manifestato esplicitamente il proprio assenso e purché non si oppongano a tale comunicazione o utilizzazione le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le ha ricevute.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 non ostano a che le informazioni ottenute in applicazione della presente decisione siano utilizzate nel quadro di azioni o procedimenti giudiziari avviati in seguito alla mancata osservanza della regolamentazione veterinaria.

Il servizio competente dello Stato membro che ha fornito le informazioni viene informato senza indugio di tale utilizzazione.

Articolo 3

1. Le autorità competenti degli Stati membri trattano le informazioni ricevute dalle altre autorità competenti alla stessa stregua e con lo stesso ordine di priorità delle informazioni da esse stesse ottenute, e agiscono di conseguenza.

2. In particolare, se dalle informazioni ricevute conformemente all'articolo 2 risulta:

- che in animali o carni sono o potrebbero essere presenti residui di sostanze vietate, ovvero residui di sostanze autorizzate i quali denotino una concentrazione superiore ai massimi livelli fisiologici naturali;

oppure

- che sono o potrebbero essere presenti sostanze proibite;

oppure

- che è possibile siano state abusivamente somministrate sostanze autorizzate, l'autorità competente avvia immediatamente un'indagine in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 85/358/CEE e applica senza indugio le disposizioni appropriate conformemente a detta direttiva.

3. L'autorità competente di uno Stato membro comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri ed alla Commissione:

- immediatamente, ragguagli in merito alle misure adottate a seguito delle informazioni ricevute conformemente all'articolo 2;

- i risultati ottenuti da tali misure, compresi, non appena disponibili, i risultati di qualsiasi analisi di laboratorio.

4. Qualora le informazioni ricevute conformemente all'articolo 2 riguardino un paese terzo, la Commissione comunica senza indugio tali informazioni al paese terzo interessato. Nel contempo, la Commissione chiede a tale Stato membro:

- di ricercare la provenienza della sostanza o delle sostanze in questione;

- di adottare tutte le misure atte a garantire che non vengano inviati nella Comunità animali ai quali possano essere state somministrate la sostanza o le sostanze, né carni ottenute da detti animali;

- di informare immediatamente e particolareggiatamente la Commissione in merito alle misure adottate. La Commissione comunica agli Stati membri queste informazioni al più presto possibile.

Articolo 4

1. Ove occorra, su richiesta dello Stato membro che fornisce le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ovvero di propria iniziativa, la Commissione può inviare uno o più esperti veterinari da essa scelti ad effettuare, negli Stati membri o nei paesi terzi, indagini in loco per quanto concerne le informazioni fornite.

2. Gli Stati membri nel cui territorio viene effettuata un'indagine fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria all'espletamento dei compiti loro assegnati. Se del caso, deve essere previsto anche il diritto di accesso, in presenza di funzionari dell'autorità competente, a qualsiasi terreno o edificio o veicolo, per la verifica dell'applicazione della direttiva 85/358/CEE.

Articolo 5

1. Gli esperti effettuano le indagini in loco e ne comunicano i risultati alla Commissione al più presto possibile.

2. Dopo aver ricevuto la relazione relativa ad un'indagine, la Commissione provvede quanto prima:

a) a comunicare i risultati dell'indagine direttamente allo Stato membro o al paese terzo interessato, nonché a tutti gli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente;

e

b) ove occorra, a chiedere, tenendo conto dei risultati dell'indagine, l'adozione di qualsiasi altra misura da applicare per un periodo determinato.

Articolo 6

1. La Commissione compila, in base alle proposte degli Stati membri, un elenco degli esperti veterinari che possono essere designati quali assistenti degli esperti veterinari della Commissione per l'esecuzione delle indagini di cui all'articolo 5.

2. Ogni Stato membro può proporre alla Commissione esperte veterinari in possesso di conoscenze specifiche in merito alle questioni che rientrano nell'ambito della presente decisione. 3. Qualora uno Stato membro ritenga che uno degli esperti da esso proposti non possa più essere designato quale assistente per l'esecuzione delle indagini, ne informa la Commissione e può proporre un nuovo nominativo. La Commissione provvede al più presto a modificare l'elenco.

Articolo 7

1. Gli esperti veterinari degli Stati membri che possono essere designati dalla Commissione in applicazione della presente decisione agiscono sotto la direzione della Commissione stessa.

2. Gli esperti veterinari degli Stati membri non possono in alcun caso fare uso a fini personali delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza in occasione di indagini ovvero comunicarle a persone estranee alla Commissione.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti veterinari degli Stati membri sono sostenute dalla Commissione in conformità della regolamentazione vigente in materia di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno alle persone non appertenenti alla Commissione e da essa invitate in qualità di esperti.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 46.

(2) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.

(3) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.