31989D0296

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1989 relativa ad un intervento finanziario della Repubblica federale di Germania a favore dell' industria carbonifera nel 1988 e ad un intervento finanziario complementare a favore dell' industria carbonifera nel 1987 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (89/296/CECA) -

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 28/04/1989 pag. 0052 - 0054


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1989

relativa ad un intervento finanziario della Repubblica federale di Germania a favore dell'industria carbonifera nel 1988 e ad un intervento finanziario complementare a favore dell'industria carbonifera nel 1987

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(89/296/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

I

Il governo tedesco ha notificato alla Commissione con lettere del 2 marzo 1988 e 12 aprile 1988, conformemente all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 della decisione n. 2064/86/CECA, gli importi compensativi versati ai produttori di elettricità che utilizzano carbone comunitario, finanziati dal fondo compensativo (Ausgleichsfonds) a titolo dell'anno 1988 nel quadro della terza legge relativa all'elettricità prodotta a partire dal carbone.

Il governo tedesco, con le suddette lettere, ha notificato alla Commissione l'aumento degli importi stanziati per l'anno 1987 in applicazione della suddetta legge.

Con lettere del 20 settembre 1988 e 1o febbraio 1989, il governo tedesco ha peraltro comunicato, in seguito alle richieste formulate dalla Commissione, in data 6 maggio e 18 novembre 1988, informazioni complementari.

Gli importi in questione, finanziati dal sistema di prelievo operato tramite la « Kohlenpfennig » ammontano a:

- 4 700 milioni di DM per l'anno 1988 pari ad un tasso di prelievo del 7,25 %;

- 684 milioni di DM in supplemento all'importo autorizzato a titolo dell'anno 1987 con la decisione 87/451/CECA della Commissione (2).

II

Il fondo compensativo, iscritto nella terza legge relativa all'elettricità prodotta a partire dal carbone, si propone di compensare in parte la differenza di prezzo esistente tra il carbon fossile comunitario da un lato e il gasolio e il carbone importati dall'altro per la produzione di energia elettrica nella Repubblica federale di Germania.

Tale sistema compensativo è applicato ad un volume annuo di circa 33 milioni di t equivalenti carbone (TEC) di carbon fossile comunitario.

Esso rappresenta una misura connessa alla commercializzazione del carbone che, anche se non grava direttamente sul bilanci pubblici, è tuttavia finanziata tramite prelievi resi obbligatori a causa dell'intervento dello Stato.

D'altronde, il suddetto sistema conferisce un vantaggio economico alle imprese dell'industria carbonifera. Esso rappresenta pertanto un aiuto indiretto a favore di tale industria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA.

Pertanto deve essere oggetto di una presa di posizione della Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 della suddetta decisione.

III

Successivamente all'entrata in vigore della terza legge, gli interventi diretti effettuati a tale titolo a favore dell'industria carboniera ammontavano il 31 dicembre 1986 a più di 20 miliardi di DM.

Con decisione 87/451/CECA la Commissione ha autorizzato, per l'anno 1987, un importo di 3 109 milioni di DM pari ad un tasso di prelievo del Kohlenpfennig del 4,5 %. La Commissione ha accordato tale autorizzazione tenendo conto del fatto che la chiusura precipitosa degli impianti di produzione non economici avrebbe potuto provocare notevoli problemi sociali e regionali.

Rispetto al volume dell'intervento finanziario autorizzato dalla Commissione, l'aumento per l'anno 1987 fa salire l'importo della dotazione a titolo della suddetta legge a 3 793 milioni di DM.

Per l'anno 1988 la dotazione del fondo, pari ad un importo di 4 700 milioni di DM, corrisponde ad un aumento dell'intervento di circa il 24 % rispetto all'anno 1987.

IV

L'evoluzione registrata durante questi ultimi anni dev'essere valutata nel contesto degli obiettivi della decisione n. 2064/86/CECA, in particolare quelli menzionati all'articolo 2, paragrafo 1.

A tal fine è opportuno sottolineare che la terza legge tedesca relativa all'elettricità prodotta a partire dal carbone cita solo, tra gli obiettivi da conseguire per il carbone, la stabilizzazione della produzione, escludendo gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta decisione, segnatamente quello del miglioramento della competitività o della creazione di nuove capacità vitali dal punto di vista economico.

L'automaticità della concessione dell'aiuto alle quantità di carbone prodotte fissate dalla legge è tale da incoraggiare la realizzazione di investimenti per il mantenimento di capacità che non presentano a termine nessuna garanzia economica.

Gli obiettivi dichiarati dalla legge in questione, infine, non includono in primo luogo una soluzione del problemi sociali e regionali connessi all'evoluzione dell'industria carboniera.

Tuttavia, la Commissione ha considerato in passato che tale misura potesse attenuare i problemi sociali e regionali di tale industria. Successivamente le autorità tedesche hanno notevolmente aumentato l'aiuto di cui soltanto una parte è stata notificata senza giustificare, per tutti gli importi previsti, se essi rispettino o meno gli obiettivi e le condizioni definite all'articolo 2 della presente decisione.

Pertanto è opportuno autorizzare esclusivamente gli importi notificati senza pronunciarsi già fin d'ora sull'eventuale complemento di aiuti che potrebbe servire a colmare il fabbisogno annunciato dalle autorità tedesche.

V

Dato il carattere transitorio della suddetta decisione, che spira il 31 dicembre 1993, e la necessità di ricercare a termine una vitalità economica dell'industria estrattrice di carbone della Comunità è opportuno far sì che gli aiuti comunitari presentino caratteristiche di degressività sufficienti e siano concomitanti a piani di ristrutturazione, razionalizzazione e ammodernamento quali quelli citati tra le condizioni di applicazione della decisione n. 2064/86/CECA.

Per far sì che la Commissione sia in grado di esaminare se le condizioni d'applicazione della decisione n. 2064/86/CECA sono soddisfatte è opportuno invitare le autorità tedesche a presentare - anteriormente al 30 settembre 1989 - un piano scaglionato fino al 31 dicembre 1993 di riduzione dei pagamenti compensativi effettuati nel quadro del presente sistema o di qualsiasi altro intervento avente effetto equivalente.

La presente decisione non pregiudica la compatibilità del contratti d'acquisto di carbone tedesco conclusi dalle imprese produttrici di elettricità (« Jahrhundertvertrag ») con le disposizioni dei trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I pagamenti compensativi da versare al produttori di elettricità, notificati con lettere del 2 marzo e 12 aprile 1988, sono da considerarsi aiuti comunitari all'industria carbonifera e quindi compatibili col buon funzionamento del mercato comune a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA tenuto conto del fatto che:

- la loro soppressione immediata aggraverebbe i problemi sociali e regionali connessi all'evoluzione di tale industria,

- dovranno, per contribuire al miglioramento della competitività di tale industria, essere ridotti progressivamente ed essere accompagnati da un piano di ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione dell'industria carboniera.

Articolo 2

Il governo tedesco sottopone alla Commissione - anteriormente al 30 settembre 1989 - un piano di riduzione del pagamenti compensativi, effettuati nel quadro del presente regime e di qualsiasi altro intervento avente effetto equivalente, scaglionato entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1989.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 241 del 25. 8. 1987, pag. 10.