31989D0289

DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 1989 che fissa una ripartizione indicativa tra gli Stati membri dell'85 % degli stanziamenti d'impegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinati al conseguimento dell'obiettivo 2, definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (89/289/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 26/04/1989 pag. 0029 - 0030


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1989

che fissa una ripartizione indicativa tra gli Stati membri dell'85 % degli stanziamenti d'impegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinati al conseguimento dell'obiettivo 2, definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio

(89/289/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi con quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 6, primo comma dello stesso regolamento prevede che, allo scopo di facilitare la programmazione degli interventi nelle regioni interessate, la Commissione stabilisca, a titolo indicativo, per un periodo di cinque anni, la ripartizione tra gli Stati membri dell'85 % degli stanziamenti d'impegno del FESR;

considerando che, conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, secondo comma del summenzionato regolamento, la ripartizione di cui sopra deve basarsi sui criteri socioeconomici che determinano l'ammissibilità delle regioni e delle zone ai fini di un intervento del FESR;

considerando che, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (2), la Commissione entro il 1o gennaio 1989 deve decidere, per un periodo di cinque anni e a titolo orientativo, la ripartizione indicativa tra gli Stati membri dell'85 % degli stanziamenti d'impegno del FESR;

considerando che, in virtù dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 4254/88, l'articolo 13 del medesimo entra in vigore alla data di adozione del regolamento stesso;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2052/88 stabilisce che Berlino può beneficiare del contributo relativo all'obiettivo 2;

considerando che con la decisione 89/250/CEE (3) la Commissione ha stabilito una ripartizione indicativa delle risorse assegnate all'obiettivo 1;

considerando tuttavia che, per conformarsi al disposto dell'articolo 12, paragrafo 6, la Commissione deve stabilire la ripartizione indicativa dell'85 % delle risorse del FESR per l'obiettivo 5, lettera b), non appena sarà disponibile la base necessaria per l'applicazione del precisi criteri che determinano l'ammissibilità delle regioni e delle zone interessate a tale obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La ripartizione indicativa tra gli Stati membri, che deve essere stabilita ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda le risorse da destinare al conseguimento dell'

obiettivo 2, quale risulta definito dal citato regolamento, è riportata in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 185 del 18. 7. 1988, pag. 9.

(2) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

(3) GU n. L 101 del 13. 4. 1989, pag. 41.

ALLEGATO

Ripartizione indicativa tra gli Stati membri dell'85 % degli stanziamenti d'impegno del FESR da destinare all'obiettivo 2

1989-1993

1.2 // // // Stato // Ripartizione indicativa obiettivo 2 // // // Belgio // 4,3 // Danimarca // 0,4 // Repubblica federale di Germania // 8,9 // Grecia // - // Spagna // 20,7 // Francia // 18,3 // Irlanda // - // Italia // 6,3 // Lussemburgo // 0,2 // Paesi Bassi // 2,6 // Portogallo // - // Regno Unito // 38,3 // // // Totale // 100,0 // //