89/225/CEE: Decisione della Commissione del 10 marzo 1989 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Belgio conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 092 del 05/04/1989 pag. 0026 - 0026
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 1989 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Belgio conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (89/225/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/88 (2), in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 1272/88 della Commissione, del 29 aprile 1988, che fissa le modalità d'applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione (3), considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85 in data 14 novembre 1988, il governo belga ha notificato le disposizioni seguenti: - Decreto ministeriale del 20 ottobre 1988, relativo al regime di aiuti destinati ad incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione; considerando che, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione deve decidere, in funzione della conformità delle sunnominate disposizioni alle norme del regolamento suddetto e tenendo conto degli obiettivi dello stesso, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità; considerando che le disposizioni citate rispondono alle condizioni e agli obiettivi di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 797/85; che dette disposizioni sono conformi al regolamento (CEE) n. 1272/88; considerando tuttavia che, tenuto conto che il nuovo regime di messa a riposo rappresenta una novità, la Commissione si riserva di riesaminare le disposizioni notificate, segnatamente in relazione all'importo dell'aiuto, in base a una relazione sull'applicazione di dette disposizioni che il Belgio è tenuto a presentare alla Commissione, conformemente all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 797/85 e dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1272/88; considerando che il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) è stato consultato sugli aspetti finanziari della questione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Il decreto ministeriale del 20 ottobre 1988, relativo al regime di aiuti destinati ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione, notificato dal governo belga, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, soddisfa le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione di cui al titolo I di detto regolamento. 2. La Commissione si riserva di riesaminare, entro il 31 dicembre 1989, la presente decisione, con effetto a partire da questa data. Articolo 2 Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 121 dell'11. 5. 1988, pag. 36.