89/187/CEE: Decisione del Consiglio del 6 marzo 1989 che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche
Gazzetta ufficiale n. L 066 del 10/03/1989 pag. 0037 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0173
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0173
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 marzo 1989 che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche (89/187/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articlo 8, paragrafo 2 della direttiva 86/469/CEE prevede che il Consiglio designi i laboratori comunitari di riferimento incaricati di coordinare i controlli dei residui e stabilisca le loro competenze e le condizioni del loro funzionamento; considerando che è necessario precisare fin d'ora queste competenze e queste condizioni e far conoscere ai laboratori che verranno in seguito designati le mansioni che dovranno espletare e le esigenze minime che dovranno soddisfare, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I laboratori comunitari di riferimento devono espletare le mansioni seguenti: a) coordinare l'applicazione nei vari laboratori nazionali di referimento di una buona prassi di laboratorio conformemente alle direttive 87/18/CEE (2) ed 88/320/CEE (3); b) fornire ai laboratori nazionali di riferimento le informazioni relative ai metodo d'analisi e alle prove comparate e comunicare loro i risultati di dette prove; c) fornire ai laboratori nazionali di riferimento che lo richiedano una consulenza tecnica sull'analisi delle sostanze per cui sono stati designati quali laboratori comunitari di riferimento; d) distribuire campioni senza indicazioni di contenuto calibrati con o senza residui per prove comparative da effettuare nei laboratori nazionali riconosciuti; e) organizzare prove comparative tra i vari laboratori di riferimento, secondo una periodicità da determinare nei contratti che saranno stipulati tra la Commissione e questi laboratori ed ogniqualvolta la regolamentazione comunitaria introduca nuovi metodi di riferimento; f) promuovere e coordinare la ricerca di nuovi metodi d'analisi ed informare i laboratori nazionali di riferimento in merito ai progressi registrati in materia di metodo, strumentario e materiali di analisi; g) identificare e quantificare i residui ogniqualvolta il risultato di un'analisi dia adito ad una controversia tra Stati membri; h) organizzare corsi di formazione e di perfezionamento aperti agli esperti dei laboratori nazionali; i) fornire un'assistenza tecnica e sicentifica ai servizi della Commissione, compreso l'ufficio comunitario di riferimento; j) redigere e inviare alla Commissione una relazione annuale sulle attività; k) collaborare in materia di metodi, strumentario e materiali di analisi con i laboratori nazionali di riferimento designati dai paesi terzi nell'ambito dei piani che devono essere presentati conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 86/469/CEE. Articolo 2 Per poter espletare le mansioni di cui all'articolo 1, i laboratori comunitari di riferimento devono soddisfare le esigenze minime seguenti: a) disporre di personale qualificato sufficientemente addestrato all'uso delle tecniche applicate per l'analisi dei residui per le quali il laboratorio è stato designato quale laboratorio comunitario di riferimento; b) disporre dell'attrezzatura e delle sostanze necessarie all'esecuzione delle analisi di cui sono incaricati; c) disporre di un'adeguata infrastruttura amministrativa; d) disporre di un'infrastruttura informatica sufficiente per realizzare statistiche dei dati derivanti dall'elaborazione dei risultati e poterle trasmettere rapidamente, assieme ad altre informazioni, ai laboratori di riferimento nazionali ed alla Commissione; e) far rispettare al proprio personale la dovuta riservatezza per determinati temi, risultati o comunicazioni; f) avere un'adeguata conoscenza delle norme e prassi internazionali; g) disporre di un elenco aggiornato delle sostanze di riferimento detenute dall'ufficio comunitario di riferimento, nonché dei produttori e venditori di tali sostanze. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. (1) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36. (2) GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 29. (3) GU n. L 145 dell'11. 6. 1988, pag. 35.