31989D0179

89/179/CEE: Decisione della Commissione del 23 febbraio 1989 relativa a misure di protezione sanitaria applicabili all' importazione di talune carni fresche provenienti dall' Argentina

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 08/03/1989 pag. 0019 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0168
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0168


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1989

relativa a misure di protezione sanitaria applicabili all'importazione di talune carni fresche provenienti dall'Argentina

(89/179/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/289/CEE (2), in particolare l'articolo 16;

considerando che la decisione 86/194/CEE della Commissione (3), modificata dalla decisione 87/455/CEE (4), ha definito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina, con particolare riferimento alla situazione che l'afta epizootica provocava a quell'epoca in detto paese;

considerando che nell'ultima ispezione comunitaria in loco, effettuata nel novembre 1988, si è riscontrato un mutamento nella qualità dei controlli veterinari argentini eseguiti in relazione all'afta epizootica in talune provincie dell'Argentina;

considerando che tale situazione, qualora perduri, rischia di mettere in pericolo il bestiame comunitario;

considerando che è quindi opportuno adottare misure protettive per scongiurare questo pericolo e proibire le importazioni provenienti da alcune province argentine;

considerando che la Commissione ha attirato l'attenzione delle autorità argentine sulle disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 72/462/CEE;

considerando che le norme di polizia sanitaria applicabili all'importazione di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi non sono ancora state armonizzate sul piano comunitario; che gli Stati membri possono pertanto continuare, per il momento, ad importare prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi attenendosi alle norme generali di polizia sanitaria adottate nel quadro della normativa comunitaria;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'autorizzazione ad importare carni fresche provenienti dall'Argentina, prevista dalla decisione 86/194/CEE, è sospesa per le carni fresche di bovini, ovini e caprini provenienti dalle seguenti province argentine:

- Chaco,

- Formosa.

Articolo 2

Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di carni fresche ottenute da carcasse bovine, ovine e caprine che siano disossate in impianti di sezionamento situati nelle province enumerate all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri esigono che il certificato sanitario di accompagnamento, prima di essere firmato dal veterinario ufficiale, venga modificato, per quanto riguarda le carni fresche ottenute da bovini, ovini e caprini in modo tale che tutti i riferimenti all'Argentina vengano completati da riferimenti indicanti l'esclusione delle province enumerate all'articolo 1.

Articolo 4