31989D0138

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 1989 recante modifica della decisione 89/7/CEE che determina, per talune varietà di specie di ortaggi, il periodo di validità della loro ammissione ufficiale (89/138/CEE) (89/138/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 21/02/1989 pag. 0039 - 0039


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1989

recante modifica della decisione 89/7/CEE che determina, per talune varietà di specie di ortaggi, il periodo di validità della loro ammissione ufficiale

(89/138/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo e quarto comma,

vista la domanda presentata dalla Spagna,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 70/458/CEE, l'ammissione ufficiale di varietà di specie di ortaggi concessa in uno Stato membro anteriormente al 1o luglio 1972 è valida sino al 30 giugno 1982 al più tardi;

considerando che la direttiva 88/380/CEE dispone quanto segue:

- nel caso di varietà per le quali l'ammissione è stata concessa anteriormente al 1o luglio 1972, oppure, relativamente alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito, anteriormente al 1o gennaio 1973, la scadenza in questione può essere prorogata sino al 30 giugno 1990 per varietà individuali, qualora anteriormente al 1o luglio 1982 siano state adottate misure ufficiali organizzate a livello comunitario, al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo della loro ammissione o per l'ammissione di varietà da esse derivate;

- per quanto riguarda la Grecia, la Spagna e il Portogallo, la scadenza del periodo di ammissione per talune varietà ammesse in detti Stati membri anteriormente al 1o gennaio 1986 può essere parimenti fissata, su richiesta dei medesimi, al 30 giugno 1990;

considerando che, nella decisione 89/7/CEE (3), la Commissione ha elencato le varietà che rispondono alle condizioni suesposte, stabilendo che la loro ammissione ufficiale è valida sino al 30 giugno 1990 al più tardi;

considerando che si è constatato che la varietà di carota « Royal Chantenay », ufficialmente ammessa in tre Stati membri, tra cui la Spagna, risponde anch'essa alle suddette condizioni; che essa deve essere pertanto aggiunta all'elenco delle varietà la cui ammissione ufficiale è valida, secondo la decisione 89/7/CEE, fino alla data sopra citata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 89/7/CEE, sotto la rubrica corrispondente alla specie Daucus carota L. (carota) sono inseriti, dopo i termini « Parijse Markt », i termini « Royal Chantenay ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

(2) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.

(3) GU n. L 7 del 10. 1. 1989, pag. 25.