DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 1989 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo al settore lattiero-caseario in Scozia (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (89/125/CEE) (89/125/CEE) -
Gazzetta ufficiale n. L 046 del 18/02/1989 pag. 0035 - 0036
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 1989 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo al settore lattiero-caseario in Scozia (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (89/125/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che, in data 11 febbraio 1988, il governo del Regno Unito ha notificato un programma relativo al settore lattiero-caseario in Scozia, integrandolo con ulteriori dati rispettivamente il 29 agosto e il 17 ottobre 1988; considerando che detto programma prevede di concentrare e di dare un nuovo orientamento al settore della trasformazione e della commercializzazione del latte alimentare e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di potenziare la capacità concorrenziale del settore e di incrementare il valore della produzione; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77; considerando che, data la situazione del mercato lattiero-caseario, tale programma non può essere approvato per quanto riguarda: - i progetti di investimenti che comportano un incremento della capacità di trasformazione del latte, a meno che non sia possibile provare l'eliminazione di capacità equivalenti; - i progetti di investimenti che riguardano la produzione di burro, di siero di latte in polvere, di latte in polvere, di butteroil, di lattosio, di caseina e di caseinati; - i progetti di investimenti che riguardano la produzione di altri prodotti che comportano per il FEAOG, sezione garanzia, spese non giustificabili a causa della situazione del mercato; considerando che, dato il carattere giornaliero del sistema delle consegne di latte nella zona oggetto del programma, non è provata la necessità di sovvenzionare le attrezzature per la produzione del latte UHT; considerando che l'approvazione del programma non può riguardare gli investimenti relativi alla raccolta del latte; considerando che l'approvazione del programma non può riguardare gli investimenti relativi a prodotti, quali taluni tipi di formaggi, le cui capacità di produzione sono già in eccedenza nella Comunità europea; considerando che l'approvazione del programma non può riguardare i prodotti non compresi nell'allegato II del trattato; considerando che detto programma reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del citato regolamento possono essere conseguiti nel settore della trasformazione e della commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Scozia; che il termine fissato per l'attuazione di tale programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento citato; considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Il programma relativo al settore lattiero-caseario in Scozia, notificato dal governo del Regno Unito in data 11 febbraio 1988 e completato rispettivamente il 29 agosto e il 17 ottobre 1988, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato. 2. L'approvazione di tale programma non riguarda i progetti: - che comportano un incremento della capacità di trasformazione del latte, qualora per tali progetti non sia prevista l'eliminazione di capacità equivalenti; - che riguardano la produzione di burro, siero di latte in polvere, latte in polvere, butteroil, lattosio, caseina e caseinati; - che riguardano la fabbricazione di altri prodotti che comportano per il FEAOG, sezione garanzia, spese non giustificate, tenuto conto della situazione del mercato. 3. L'approvazione del programma non riguarda gli investimenti concernenti prodotti non compresi nell'allegato II del trattato, investimenti in materia di ricerca e sviluppo, investimenti relativi alla raccolta del latte o a prodotti per i quali le capacità di produzione sono già in eccedenza nella Comunità o ancora attrezzature per la produzione di latte UHT. Articolo 2 Il Regno Unito è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.