31989D0101

89/101/CEE: Decisione della Commissione del 20 gennaio 1989 che dispensa il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Spagna, l'Irlanda, il Lussemburgo e il Regno Unito dall'obbligo di applicare ad alcune specie le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi rispettivamente di piante foraggere, di cereali, di piante oleaginose e da fibra, e di ortaggi (I testi in lingua danese, francese, inglese, olandese, spagnola e tedesca, sono i solo facenti fede) (89/101/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 10/02/1989 pag. 0037 - 0038


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1989

che dispensa il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Spagna, l'Irlanda, il Lussemburgo e il Regno Unito dall'obbligo di applicare ad alcune specie le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi rispettivamente di piante foraggere, di cereali, di piante oleaginose e da fibra, e di ortaggi

(I testi in lingua danese, francese, inglese, olandese, spagnola e tedesca, sono i solo facenti fede)

(89/101/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/100/CEE (2), in particolre l'articolo 23 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/2/CEE (4), in particolare l'articolo 23 bis,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (6), in particolare l'articolo 22,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (7), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE, in particolare l'articolo 42,

viste le domande presentate dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Spagna, dall'Irlanda, dal Lussemburgo e dal Regno Unito,

considerando che in alcuni Stati membri non esiste di norma né riproduzione né commercializzazione di sementi di bromo (Bromus catharticus e Bromus sitchensis), di gramigna comune o sanguinella, di falaride nodosa, di avena bionda, di sulla o sanofieno di Spagna, di fieno greco, di facelia, di riso, di sorgo, di erba sudanese, di ibridi risultanti dall'incrocio tra il sorgo e l'erba sudanese, di cartamo, di zucca gigante e di cardo;

considerando che gli Stati membri interessati dovrebbero essere dispensati, finché tale situazione perdurerà, dall'obbligo di applicare alle specie in causa le disposizioni delle direttive sopra citate;

considerando che taluni Stati membri desiderano essere inoltre dispensati dall'obbligo di applicare le disposizioni della direttiva 70/458/CEE alla cicoria industriale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri elencati in allegato, parte I, colonna 1, sono dispensati dell'obbligo di applicare la direttiva 66/401/CEE, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, alle specie indicate nella colonna 2.

2. Gli Stati membri elencati in allegato, parte II, colonna 1, sono dispensati dall'obbligo di applicare la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, alle specie indicate nella colonna 2.

3. Gli Stati membri elencati in allegato, parte III, colonna 1, sono dispensati dall'obbligo di applicare la direttiva 69/208/CEE, ad eccezione dell'articolo 13, paragrafo 1, alle specie indicate nella colonna 2.

4. Gli Stati membri elencati in allegato, parte IV, colonna 1, sono dispensati dall'obbligo di applicare la direttiva 70/458/CEE, ad eccezione dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, alle specie indicate nella colonna 2.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, l'Irlanda, il Granducato del Lussemburgo e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(2) Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(4) GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 31.

(5) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(6) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.

(7) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

ALLEGATO

1.2 // // // 1 // 2 // // // Stati membri // Specie

// // Parte I - Direttiva 66/401/CEE

1.2 // // // 1. Germania, Spagna, Irlanda // Bromus catharticus Vahl - bromo // 2. Germania, Spagna, Irlanda // Bromus sitchensis Trin - bromo // 3. Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Regno Unito // Cynodon dactylon (L.) Pers. - sanguinella o gramigna comune // 4. Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Regno Unito // Phalaris aquatica (L.) - falaride nodosa // 5. Belgio // Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. - avena bionda // 6. Belgio // Hedysarium coronarium L. - sanofieno di Spagna o sulla // 7. Belgio // Trigonella foenum - graecum L. - fieno greco // 8. Spagna, Irlanda, Regno Unito // Phacelia tanacetifolia Benth. - facelia // //

Parte II - Direttiva 66/402/CEE

1.2 // // // 9. Belgio // Oryza sativa L. - riso // 10. Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito // Sorghum bicolor (L.) Moench - sorgo // 11. Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito // Sorghum sudanese (Piper) Stapt. - erba sudanese // 12. Belgio Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito // Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. - ibridi risultanti dall'incrocio tra il sorgo e l'erba sudanese // //

Parte III - Direttiva 69/208/CEE

1.2 // // // 13. Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito // Carthamus tinctorius L. - cartamo // //

Parte IV - Direttiva 70/458/CEE

1.2 // // // 14. Germania, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito // Cichorium intybus L. (partim) - cicoria industriale // 15. Germania, Irlanda, Lussemburgo // Cucurbita maxima Duchesne - zucca gigante // 16. Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito // Cynara cardunculus L. - cardo // //