89/77/CEE: Decisione della Commissione del 29 dicembre 1988 che autorizza la Repubblica federale di Germania a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi in talune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 030 del 01/02/1989 pag. 0072 - 0074
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1988 che autorizza la Repubblica federale di Germania a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi in talune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (89/77/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7, vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania, considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE, le sementi o i materiali di moltiplicazione appartenenti alle varietà di specie di piante agricole, ufficialmente ammesse nel 1986 in almeno uno Stato membro e conformi alle condizioni prescritte da tale direttiva non sono più soggetti nella Comunità, a decorrere dal 31 dicembre 1988, ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà; considerando che questa disposizione si applica anche alle sementi di alcune specie di piante agricole appartenenti a varietà ufficialmente ammesse in Portogallo anteriormente al 1o gennaio 1987, conformemente alla decisione 89/75/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1988, che liberalizza gli scambi delle sementi di talune specie di piante agricole tra il Portogallo ed altri Stati membri (3); considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE dispone tuttavia che, nei casi indicati all'articolo 15, paragrafo 3, uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta, a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di determinate varietà; considerando che la Repubblica federale di Germania ha chiesto siffatta autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie, ivi comprese alcune varietà ufficialmente ammesse in Portogallo; considerando che le varietà Ellire (loietto italico) e Aurora (loietto inglese) erano state sottoposte in Germania ad esami ufficiali in coltura; considerando che dai risultati degli esami emerge, per quanto riguarda la varietà Ellire, che in Germania le norme nazionali che disciplinano l'ammissione delle varietà e che si applicano nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore non distinguono tale varietà da altre varietà ammesse in detto Stato membro (articolo 15, paragrafo 3, lettera a), primo caso della direttiva 70/457/CEE); considerando che l'esame del caso relativo alla varietà in parola ha fatto sorgere qualche dubbio quanto alla valutazione della sua distinzione nello Stato membro di ammissione, ai sensi dell'articolo 12 bis, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE; che questi dubbi devono essere chiariti; considerando che, per la varietà Aurora, la domanda tedesca è attualmente sottoposta a un accurato esame da parte della Commissione; considerando che è impossibile chiarire i dubbi di cui sopra ed ultimare l'esame della domanda tedesca entro la scadenza indicata all'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE; considerando che detta scadenza dovrebbe quindi, per quanto riguarda la Germania, essere prorogata per un adeguato periodo, in modo che si possa chiarire ogni dubbio e concludere l'esame della domanda tedesca per le due varietà sopra citate (articolo 15, paragrafo 7 della direttiva 70/457/CEE); considerando che la varietà di cui trattasi è della forma invernale; che le varietà di granturco di cui trattasi hanno un indice FAO di classe di maturità superiore a 350; che è noto che le forme invernali di avena e la varietà di granturco di un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 non sono ancora idonee ad essere coltivate nella Repubblica federale di Germania (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso della direttiva 70/457/CEE); considerando che è quindi necessario accogliere integralmente la richiesta tedesca relativa a queste varietà; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto il proprio territorio la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti, pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1989: Cereali 1. Avena sativa L. Kynon 2. Zea mays L. Adour 590 Adour 650 AE 664 Agus Agus LG 26-61 Airone Alba Alceo Alezan 4006 Alispot Ambo Ambra Appio Ascot Attila Bionica CA-867 CA-949 Capital Cargisun Carla Chicago Claudio Country Cres Dayton Dekalb XL 351 Derek Diana DK 250 DK 524 DK 528 Dorothy Egeo (Wx) Ennio Estrela Ettore Explorer G-4621 Freedom Frida (Wx) Fucedro G-4630 Funk's G 4449 G 4673 G 4733 G 4740 A Granja Help Indianapolis Jaguar Kathy Lambro Las Vegas LG 60 LG 61 LG 2771 Liberty Lico Loges Manlio Menfi Michelangelo Mikado Model Monteverde Morfeo (Wx) NC 6190 Neva New Orleans Nisida Nobel Noce Nova 2000 PGI-949 Primo Prisma G-4730 PX 610 Quetzal Remo Rocker G-4686 Ronodur Ronolac RX 9581 Sagittario SNH-731 SNH-741 Sparta Spazio Steve Tartaro Tchalco Tebe Tender Tirso Tohum Tony Urano Valbom Valeria Valeria PR-3540 Velox G-4579 Verax G-4754 Volga PR-3475 Articolo 2 L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le condizioni per la sua concessione non sono più soddisfatte. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione e agli altri Stati membri da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. Articolo 4 Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE è prorogato, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, oltre il 31 dicembre 1988 e fino al 31 marzo 1989 per le seguenti varietà: Piante foraggere Lolium multiflorum Lam. Ellire Lolium perenne L. Aurora Articolo 5 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31. (3) Vedi pagina 75 della presente Gazzetta ufficiale.