89/68/CEE, Euratom, CECA: Decisione della Commissione del 22 novembre 1988 che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o ottobre 1988 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo
Gazzetta ufficiale n. L 029 del 31/01/1989 pag. 0063 - 0064
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1988 che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o ottobre 1988 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo (89/68/CEE, EURATOM, CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2339/88 (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X, considerando che con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3383/88 del Consiglio (3) sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili, a decorrere dal 1o luglio 1988, alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio; considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori (4), conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto; considerando che è opportuno adeguare, a decorrere dal 1o ottobre 1988, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati, DECIDE: Articolo unico Con efficacia dal 1o ottobre 1988, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato. I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1988. Per la Commissione Henning CHRISTOPHERSEN Vicepresidente (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 204 del 29. 7. 1988, pag. 5. (3) GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 79. (4) Vedi pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO 1.2 // // // Sede di servizio // Coefficiente correttori // // // Brasile // 64,60 // Costarica // 65,80 // Gambia // 83,53 // Iugoslavia // 35,79 // Libano // 65,02 // Messico // 59,97 // Sierra Leone // 120,30 // Siria // 141,54 // Somalia // 46,19 // Sudan // 88,88 // Turchia // 55,88 // Uganda // 85,44 // Venezuela // 35,24 // Zaire // 97,73 // //