DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1988 che proroga, per la Grecia, la scadenza del periodo durante il quale le sementi di talune varietà di cotone e di soia possono essere sottoposte a restrizioni di commercializzazione per quanto riguarda la varietà (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (89/37/CEE) (89/37/CEE) -
Gazzetta ufficiale n. L 015 del 19/01/1989 pag. 0035 - 0036
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1988 che proroga, per la Grecia, la scadenza del periodo durante il quale le sementi di talune varietà di cotone e di soia possono essere sottoposte a restrizioni di commercializzazione per quanto riguarda la varietà (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (89/37/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificato da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, viste le domande presentate dalla Grecia, considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE, le sementi o i materiali di moltiplicazione appartenenti alle varietà di specie di piante agricole ufficialmente ammesse nel 1986 in almeno uno Stato membro e conformi alle condizioni prescritte da tale direttiva non sono più soggetti nella Comunità, a decorrere dal 31 dicembre 1988, ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà; considerando che questa disposizione si applica anche alle sementi di talune varietà di cotone (Gossyplum spp.) ufficialmente ammesse in Spagna prima del 1986, in virtù degli articoli 2 e 394, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE dispone tuttavia che, nei casi indicati all'articolo 15, paragrafo 3, uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta, a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di determinate varietà; considerando che l'articolo 15, paragrafo 7 della direttiva 70/457/CEE stabilisce inoltre quanto segue: - il termine del 31 dicembre 1988 può essere prorogato, prima della scadenza, sempreché un motivo fondamentale lo giustifichi (primo comma); - per la Grecia, relativamente alle domande da essa presentate entro il 31 dicembre 1985 e formulate in rapporto all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso, il termine sopra indicato può essere prorogato al 30 giugno 1989 (secondo comma); considerando che la Grecia ha chiesto, in virtù dell'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE, autorizzazioni per talune varietà di cotone e di soia (Glycine max.), comprese alcune varietà di cotone ufficialmente ammesse in Spagna prima del 1986; considerando che è impossibile ultimare entro il 31 dicembre 1988 l'esame della richiesta presentata dalla Grecia per le varietà di cotone Jerez, Palma 76 e Tabiadilla 100; considerando che, per le varietà di cotone Acala SJ-1, Acala SJ-2, C 210, C 312, Macnair 220, Promese e Stroman 254, la Grecia, per motivi di cui non è interamente responsabile, non è stata in grado di motivare la sua richiesta; considerando che, per la Grecia e limitatamente alle dieci varietà di cotone sopra indicate, il termine suddetto deve essere pertanto prorogato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 7, primo comma della direttiva 70/457/CEE, onde consentire un esame completo della richiesta presentata da tale Stato membro; considerando che la richiesta greca riguardante la soia interessa alcune varietà precoci e, fondandosi sull'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso della direttiva 70/457/CEE, adduce l'argomento che tali varietà sono ancora notoriamente inadatte alla coltivazione in Grecia; considerando che, al fine di consentire un esame completo della richiesta greca, è opportuno, per le suddette varietà di soia, prorogare il termine sopra citato al 30 giugno 1989, conformemente all'articolo 15, paragrafo 7, secondo comma della direttiva 70/457/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il termine precisato all'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE è prorogato, per la Grecia, oltre la data del 31 dicembre 1988 e più precisamente: a) al 28 febbraio 1989 per le varietà elencate nell'allegato I, b) al 31 dicembre 1989 per le varietà elencate nell'allegato II, c) al 30 giugno 1989 per le varietà elencate nell'allegato III. Articolo 2 La Grecia comunica alla Commissione e agli Stati membri a decorrere da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. Articolo 3 La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31. ALLEGATO I Gossypium sp. Jerez Palma 76 Tabladilla 100 ALLEGATO II Gossypium sp. Acala SJ-1 Acala SJ-2 C 210 C 312 Macnair 220 Promese Stroman 254 ALLEGATO III Glycine max Effi Maple Arrow Olima Sito Ultra