31989D0020

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1988 recante modifica della decisione 88/303/CEE che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità (89/20/CEE) (89/20/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 009 del 12/01/1989 pag. 0021 - 0023


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1988

recante modifica della decisione 88/303/CEE che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità

(89/20/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/406/CEE (2), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE (4), in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 88/303/CEE (5) riconosce alcune parti del territorio della Repubblica federale di Germania, della Francia, della Grecia e dei Paesi Bassi come ufficialmente indenni da peste suina ed alcune altre parti della Repubblica federale di Germania e dei Paesi Bassi come indenni da peste suina;

considerando che in determinate parti del territorio della Francia e della Repubblica federale di Germania non si è registrato nessun caso di peste suina da più di un anno; che la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata almeno nei dodici mesi precedenti; che le aziende corrispondenti non detenevano suini vaccinati contro la peste suina; che tali parti di territorio rispondono pertanto alle condizioni prescritte per poter essere riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina ai fini degli scambi intracomunitari;

considerando che, nel contesto di un piano di eradicazione della peste suina, la Commissione, con le decisioni 88/343/CEE (6), 88/517/CEE (7) e 88/631/CEE (8) recanti modifica della decisione 87/361/CEE (9), ha riconosciuto alcune regioni della Francia come ufficialmente indenni da peste suina; che tuttavia dopo questo riconoscimento e dopo il deposito della proposta della Commissione, la situazione si è modificata in taluni dipartimenti cioè nella Drôme, nell'Isère, nella Loire e nel Rhône e che, con la decisione 89/13/CEE (10), la Commissione ha limitato al 7 febbraio 1989 lo statuto di detti dipartimenti quali zone ufficialmente indenni da peste suina; che è pertanto necessario rendere effettivo il riconoscimento di questo statuto ai fini degli scambi intracomunitari solo dopo che la Commissione avrà definitivamente deliberato sullo statuto di detti dipartimenti;

considerando che, in una determinata parte del territorio dei Paesi Bassi, non si è registrato nessun caso di peste suina da più di un anno; che la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata almeno nei dodici mesi precedenti; che dunque tale parte di territorio può essere riconosciuta come ufficialmente indenne da peste suina ai sensi della direttiva 87/489/CEE che ha modificato, a questo proposito, la direttiva 64/432/CEE;

considerando che la direttiva 87/489/CEE deve essere recepita nelle legislazioni nazionali entro il 31 dicembre 1988; che è necessario tener conto di ciò nel valutare le implicazioni, per gli Stati membri, del riconoscimento della parte dei Paesi Bassi considerata come zona ufficialmente indenne da peste suina;

considerando che, nel contesto di un piano di eradicazione della peste suina, la Commissione, con la decisione 88/455/CEE (1), recante modifica della decisione 87/492/CEE (2), ha riconosciuto talune altre regioni dei Paesi Bassi come ufficialmente indenni da peste suina;

considerando che, in determinate parti del territorio del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Francia, dell'Italia e della Spagna, non si è registrato nessun caso di peste suina da più di un anno; che tali parti di territorio rispondono pertanto alle condizioni prescritte per poter essere riconosciute come indenni da peste suina ai fini degli scambi intracomunitari di carni fresche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 88/303/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, i termini « nell'allegato I, capitolo 4, punto 2 » sono sostituiti da « nell'allegato I, capitolo 4, punti 2 e 3 »;

2) nell'allegato I, capitolo 1:

- nel secondo trattino il nome « Detmold » è inserito prima di « Duesseldorf »,

- il testo del quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

« - Niederbayern, Oberfranken, Oberpfalz, Unterfranken, Mittelfranken e Oberbayern nel Bundesland Bayern. »;

3) nell'allegato I, capitolo 2:

- il testo dell'undicesimo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, Loiret et Eure-et-Loire nella regione Centre »,

- i trattini seguenti sono aggiunti:

« - Doubs, Jura, Haute-Saône e Territoire de Belfort nella regione Franche-Comté;

- Corrèze, Creuse, Haute-Vienne nella regione Limousin;

- Aisne, Oise e Somme nella regione Picardie;

- Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var e Vaucluse nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur;

- Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie e Haute-Savoie, nella regione Rhône-Alpes;

- Aube, Marne, Haute-Marne e Ardennes nella regione Champagne-Ardenne;

- Haut-Rhin e Bas-Rhin nella regione Alsace;

- Ville-de-Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne e Val-d'Oise nella regione Île-de-France. »;

4) nell'allegato I, capitolo 4, è aggiunto il punto seguente:

« 3. La provincia Limbourg. »;

5) nell'allegato II, capitolo 1, il testo della seconda riga è sostituito dal testo seguente:

« - Kassel, Darmstadt, Giessen, Muenster, Koeln, Weser-Ems, Arnsberg e Schwaben. »;

6) Nell'allegato II, il testo del capitolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« CAPITOLO 2

Spagna

Regioni autonome:

- Asturias

- Baleares

- Cantabria

- Madrid

- Murcia

- Rioja (La)

- Navarra

Province:

- Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga e Sevilla nella regione autonoma Andalucía;

- Huesca, Teruel e Zaragoza nella regione autonoma Aragón;

- Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid e Zamora nella regione autonoma Castilla y León;

- Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca e Toledo nella regione autonoma Castilla-La Mancha;

- Barcelona, Gerona, Lérida e Tarragona nella regione autonoma Cataluña;

- Badajoz e Cáceres nella regione autonoma Extremadura;

- Coruña (La), Lugo, Orense e Pontevedra nella regione autonoma Galicia;

- Alicante, Castellón e Valencia nella regione autonoma Valencia;

- Alava, Guipúzcoa e Vizcaya nella regione autonoma País Vasco;

- Palmas (Las) e Santa Cruz de Tenerife nella regione autonoma Canarias. »;

7) nell'allegato II sono aggiunti i capitoli seguenti:

« CAPITOLO 3

Belgio

- Le province di Anversa, della Fiandra occidentale e dell'Hainaut.

CAPITOLO 4

Francia

- Haute-Corse e Corse du Sud nella regione Corse.

CAPITOLO 5

Italia

- Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli (regione Piemonte),

- Valle d'Aosta,

- Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese (regione Lombardia),

- Bolzano e Trento (regione Trentino-Alto Adige),

- Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza (regione Veneto),

- Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine (regione Friuli-Venezia Giulia),

- Genova, Imperia, la Spezia e Savona (regione Liguria),

- Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia (regione Emilia-Romagna),

- Perugia e Terni (regione Umbria),

- Ancona, Ascoli-Piceno, Macerata e Pesaro (regione Marche),

- Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo (regione Lazio),

- Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo (regione Abruzzi),

- Campobasso e Isernia (regione Molise),

- Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno (regione Campania),

- Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto (regione Puglie),

- Matera e Potenza (regione Basilicata),

- Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (regione Calabria). »

Articolo 2

Tuttavia, per i dipartimenti Drôme, Isère, Loire e Rhône, il riconoscimento dello statuto delle regioni ufficialmente indenni da peste suina prende effetto con la conferma da parte della Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 9 della direttiva 80/1095/CEE (1), dello statuto di dette regioni, conformemente alla decisione 89/13/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(2) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

(4) GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 28.

(5) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 76.

(6) GU n. L 156 del 23. 6. 1988, pag. 68.

(7) GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 32.

(8) GU n. L 350 del 20. 12. 1988, pag. 57.

(9) GU n. L 194 del 15. 7. 1987, pag. 31.

(10) GU n. L 7 del 10. 1. 1989, pag. 34.

(1) GU n. L 221 del 12. 8. 1988, pag. 53.

(2) GU n. L 283 del 6. 10. 1987, pag. 12.

(1) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.