31988R4283

REGOLAMENTO (CEE) N. 4283/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativo alla soppressione di talune formalità all' uscita all' atto dell' attraversamento delle frontiere interne della Comunità - banalizzazione dei valichi di frontiera - -

Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1988 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CEE) N. 4283/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativo alla soppressione di talune formalità all'uscita all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne della Comunità - banalizzazione dei valichi di frontiera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento evropeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne della Comunità gli interessati sono tenuti ad espletare formalità di transito sia all'uscita dallo Stato membro che lasciano che all'entrata in quello nel cui territorio entrano; che tali formalità e tali controlli sono in genere dello stesso tipo e ripetitivi; che questa situazione costituisce una perdita di tempo e spese di sosta forzata non trascurabili;

considerando che nel corso del Consiglio europeo svoltosi a Milano il 28 e 29 giugno 1985 la Commissione ha presentato un libro bianco sul completamento del mercato interno della Comunità e ne ha stabilito la realizzazione entro il 1992: che il Consiglio europeo ha sottoscritto tale obiettivo;

considerando che il predetto libro bianco, ribadendo un'idea già espressa nelle conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau, svoltosi il 25 e 26 giugno 1984, ha previsto, in particolare, come fase intermedia, l'introduzione di qualche altra misura per la semplificazione delle formalità alle frontiere interne della Comunità grazie alla banalizzazione dei valichi di frontiera per evitare di effettuare gli stessi controlli da una parte e dall'altra della medesima frontiera; che è quindi necessario un solo intervento amministrativo; che a questo proposito si ravvisa l'opportunità di un'unica sosta presso l'ufficio di entrata dello Stato membro nel quale

l'interessato intende recarsi; che questa prassi è già stata adottata nel quadro del regime di transito comunitario e del regime di transito TIR e che è pertanto opportuno estenderla ai regimi del carnet AA, del carnet comunitario di circolazione e del formulario NATO n. 302:

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento; che all'uopo è necessario istituire un comitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 1. Il presente regolamento stabilisce le formalità e i controlli richiesti per le merci che attraversano una frontiera interna delle Comunità, accompagnate dal carnet ATA, dal carnet comunitario di circolazione o dal formulario 302 previsto nella convenzione tra gli Stati parti del trattato delLAtlantico del nord sullo stato giuridico delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per;

-. «frontiera interna»: la frontiera terrestre comune a due Stati membri;

- «ufficio d'uscita»: l'ufficio doganale dal quale le merci lasciano il territorio di uno Stato membro, denominato anche «Stato membro di uscita»;

- «tufficio d'entrata»: l'ufficio doganale dal quale le merci entrano nel territorio di uno Stato membro, denominato anche «Stato membro di entrata».

Articolo 2 1. Quando le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, attraversano una frontiera interna, ai fini delle formalità e dei controlli da espletare all'ufficio di uscita per l'applicazione della procedura del carnet ATA o del carnet comunitario di circolazione o del formulario 302 esse devono essere presen-

tate soltanto all'ufficio di entrata, a meno che l'ufficio di uscita non sia al tempo stesso ufficio di partenza.

2. I divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito disposti dagli Stati membri sono applicabili a condizione che siano compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunità europee.

3. Oltre alle formalità che gli spettano come tale, l'ufficio di entrata espleta le formalita e i controlli spettanti all'ufficio di uscita e lo informa di ciò senza indugio.

Articolo 3 1. Le constatazioni effettuate dalle autorità dell'ufficio di entrata di uno Stato membro per l'applicazione del presente regolamento hanno, nello Stato membro che le merci hanno lasciato da ultimo, il medesimo valore probante delle constatazioni effettuate dalle autorità di tale Stato membro.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si trasmettono, se necessario, le constatazioni, i documenti, le relazioni, i verbali e le informazioni inerenti alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4 Le irregolarità constatate conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 si considerano rilevate nello Stato membro che le merci hanno lasciato da ultimo.

Tuttavia, le constatazioni si considerano fatte nello Stato membro di entrata qualora l'irregolarità constatata costituisca solo una infrazione alle disposizioni legislative, rego-

lamentari ed amministrative vigenti in questo Stato membro oppure qualora sia constatata un'eccedenza in questo stesso Stato.

Senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali, la riscossione dei dazi doganali ed altre imposte è effettuata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro in cui si considera che siano state effettuate le constatazioni.

Articolo 5 Le disposizioni del presente regolamento non ostano agli accordi conclusi o da concludere tra due o più Stati membri nell'intento di ridurre o sopprimere le formalità all'atto dell'attraversamento delle frontiere comuni.

Articolo 6 Fatte salve le disposizioni del titolo IV del regolamento (CEE) n. 3/84 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1227/88 (5), il comitato della circolazione delle merci, istituito dall'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 222/87 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1674/ 87 (7) può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento sollevato dal suo presidente, di propria iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 10 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio. in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

(1) GU n. C 282 del 9. 11. 1986, pag. 13.

(2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 25 e GU n. C 326 del 19. 12. 1988.

(3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 15.(4) GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1.

(5) GU n. L 118 del 6. 5. 1988 pag. 1.

(6) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, p II