Regolamento (CEE) n. 4277/88 del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativo alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 2 della decisione n. 5/88 del Comitato misto CEE-Austria recante modifica del protocollo n. 3
Gazzetta ufficiale n. L 381 del 31/12/1988 pag. 0025 - 0026
REGOLAMENTO (CEE) N. 4277/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativo alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 2 della decisione n. 5/88 del Comitato misto CEE-Austria recante modifica del protocollo n. 3 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il 22 luglio 1972 è stato siglato un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria (1); che detto accordo è entrato in vigore il 1o gennaio 1973; considerando che il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante dell'accordo summenzionato, è stato modificato dalla decisione n. 5/88 del Comitato misto CEE-Austria del 14 dicembre 1988 (2), al fine di semplificare le regole sul cumulo; che all'articolo 2 di detta decisione è stata prevista una clausola di salvaguardia specifica; considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2837/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria (3), riguardano esclusivamente le modalità di attuazione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative previste negli articoli da 22 a 27 dell'accordo; che tali disposizioni non sono adeguate all'attuazione della clausola di salvaguardia specifica prevista all'articolo 2 della decisione n. 5/88; che occorre pertanto stabilire le modalità d'attuazione di detta clausola; considerando che la succitata clausola si applica per un periodo sperimentale di tre anni previsto nella decisione n. 5/88, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Qualora l'applicazione delle nuove disposizioni riguardanti il cumulo dia adito all'effettiva incorporazione di materie non originarie in quantità talmente accresciute da recare, o da rischiare di recare, un grave pregiudizio ad un'attività produttiva esercitata nella Comunità, la Commissione, di sua iniziativa o su richiesta motivata di uno Stato membro, può adottare le disposizioni previste nella clausola di salva-guardia, di cui all'articolo 2 della decisione n. 5/88 del Comitato misto CEE-Austria, che sono immediatamente applicabili. Articolo 2 Prima di adottare le apposite disposizioni, la Commissione può procedere a consultazioni. Tali consultazioni hanno luogo nell'ambito del Comitato dell'origine, istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3860/87 (5). Articolo 3 La Commissione comunica senza indugio al Consiglio e agli Stati membri ogni decisione riguardante le misure di salvaguardia di cui all'articolo 1. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine che non potrà in alcun caso superare tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione indicata nel primo comma. Articolo 4 Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le modalità di attuazione delle clausole di salvaguardia e misure conservative di cui agli articoli da 22 a 27 dell'accordo, fissate dal regolamento (CEE) n. 2837/72. Articolo 5 La notifica della Comunità al Comitato misto, prevista dall'articolo 2, secondo comma della decisione n. 5/88, è effettuata dalla Commissione. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989. Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente V. PAPANDREOU (1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2. (2) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 94. (4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. (5) GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 30.