REGOLAMENTO (CEE) N. 4231/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di vini di uve fresche, originari della Iugoslavia (1989) -
Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1988 pag. 0001 - 0003
REGOLAMENTO (CEE) N. 4231/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di vini di uve fresche, originari della Iugoslavia (1989) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, modificato e completato dal relativo protocollo aggiuntivo che stabilisce un nuovo regime commerciale (1), prevede all'articolo 22 l'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione nella Comunità di 545 000 hl di vini di uve fresche, originari della Iugoslavia; che questi prodotti devono essere accompagnati da un certificato di circolazione delle merci; considerando che nei limiti di tale contingente tariffario i dazi doganali sono gradualmente soppressi negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti agli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che per l'anno 1989, i dazi contingentali sono pari al 55,6 % dei dazi applicabili; che tuttavia il regolamento (CEE) n. 4150/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con la Iugoslavia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 449/86 e (CEE) n. 2573/87 (2), prevede che la Repubblica portoghese rinvii fino al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in causa; che pertanto il presente regolamento non si applica in Portogallo; che occorre quindi aprire il contingente tariffario comunitario per l'anno 1989; considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo di riferimento franco frontiera; che affinché tali vini possano fruire di detto contingente deve essere rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1442/88 (4); che l'articolo 22 dell'accordo di cooperazione prevede, al paragrafo 6, che per i vini di uve fresche presentati in recipienti della capacità di 2 l o meno, dei codici NC 2204 21 25, ex 2204 21 29, 2204 21 35, e ex 2204 21 39 l'importo forfettario corrispondente al costo del condizionamento di cui all'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 è gradualmente soppresso secondo il ritmo stabilito e nei limiti di un volume annuo di 29 000 hl; che questa soppressione ha come conseguenza la graduale diminuzione del prezzo di riferimento franco frontiera; che occorre pertanto stabilire una doppia procedura di notifica che permetta la gestione di tale volume; considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente; che non occorre prevedere una ripartizione fra gli Stati membri, senza pregiudizio del prelievo, sul volume del contingente dei quantitativi che corrispondono al loro fabbisogno in condizioni e secondo una procedura da determinare; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del contingente comunitario ed informarne gli Stati membri; considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 1g gennaio al 31 dicembre 1989, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, escluso il Portogallo, dei prodotti sotto indicati, originari della Iugoslavia, sono sospesi al livelli e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato di ciascuno di essi: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume del contingente (hl) Dazio contingentale (ECU/hl) (1) (2) (3) (4) (5) Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli del codice 2009: -altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole: 09.1515 --in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: ---altri: ----con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 13 % vol: ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 -----altri: ------Vini bianchi (¹) ------altri vini (¹) aa A a A s 8, ----con titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 15 %: ex 2204 21 35 ex 2204 21 39 -----altri: ------Vini bianchi (¹) ------altri vini (¹) aa A a A s 9,3 --altri: ---altri: ----con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 13 % vol: ex 2204 29 25 ex 2204 29 29 -----altri: ------Vini bianchi ------altri vini aa A a A s 6, ----con titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol: ex 2204 29 35 ex 2204 29 39 -----altri: ------Vini bianchi ------altri vini aa A a A s 7,3 (¹) I prodotti contemplati da questi codici NC fruiscono dell'importo forfettario corrispondente al costo del condizionamento che verrà gradualmente sospeso secondo il ritmo stabilito all'articolo 22, paragrafo 6 dell'acordo di cooperazione, nei limiti di un volume annuo di 29 000 hl. aa A A A A A A A A A A A A A A A A a 545 000 A A A A A A A A A A A A A A A A s Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna applica dazi calcolati secondo le disposizioni stabilite in materia del regolamento (CEE) n. 4150/87. 2. I vini in parola sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. Affinché essi siano ammessi al beneficio di detto contingente tariffario, deve essere rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87. 3. All'importazione, tali vini debbono essere accompagnati da un certificato di circolazione delle merci. 4. Se vengono effettuate importazioni dei prodotti, di cui al rinvio a piè di pagina figurante al paragrafo 1 e che fruiscono di un importo forfettario di condizionamento, soppresso gradualmente in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 6 dell'accordo, lo Stato membro interessato può procedere anche, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della predetta quantità di 29 000 hl. Articolo 2 Il contingente comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace del contingente stesso. Articolo 3 Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità. Articolo 4 1. Gli Stati membri prendono le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate del contingente comunitario. 2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume del contingente. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3. Articolo 5 A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate su contingente. Articolo 6 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS EWG:L372UMBI00.95 FF: 5UIT; SETUP: 01; Hoehe: 1270 mm; 283 Zeilen; 9803 Zeichen; Bediener: HELM Pr.: C; Kunde: ................................ (1) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 73. (2) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.