Regolamento (CEE) n. 4048/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 relativo alla concessione di un sostegno finanziario per progetti di infrastrutture di trasporto
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1988 pag. 0005 - 0006
REGOLAMENTO (CEE) N. 4048/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 relativo alla concessione di un sostegno finanziario per progetti di infrastrutture di trasporto IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che il 22 dicembre 1986 il Consiglio ha adottato, nel quadro del regolamento (CEE) n. 4059/86 (3), obiettivi e criteri di una politica comunitaria in materia di infrastrutture di trasporto; considerando che l'utilizzazione degli stanziamenti iscritti a tal fine nei bilanci 1988 e 1989 è subordinata all'adozione del presente regolamento; considerando che i massimali del sostegno finanziario comunitario per ciascun progetto a titolo del presente regolamento dovrebbero essere fissati dalla Commissione; considerando che il Consiglio europeo, riunito a Rodi il 2 e 3 dicembre 1988, ha chiesto al Consiglio di adottare prima della fine dell'anno azioni nel limite degli stanziamenti previsti per il sostegno dei progetti di infrastrutture di trasporto; considerando che la concessione del sostegno per progetti di infrastruttura di trasporto a titolo dei bilanci 1988 e 1989 non pregiudica il seguito che sarà dato alle proposte della Commissione destinate ad attuare una politica comunitaria delle infrastrutture di trasporto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nei limiti degli stanziamenti iscritti nei bilanci 1988 e 1989 e alle condizioni previste agli articoli 2 e 3, la Comunità concede un sostegno finanziario a progetti di infrastrutture di trasporto, accordando un contributo al finanziamento dei seguenti progetti: Azione 1: Studi e lavori preparatori Azione 2: Attrezzatura di una rete di trasporto combinato Asse Gran Bretagna-Benelux-Modane Asse Modane-Torino-Bari, tratti: - Modane-Torino - Bologna-Ancona-Bari Azione 3: Applicazione delle nuove tecnologie alla gestione della circolazione stradale Sistema d'informazione RDS-TMC nella Valle del Rodano Azione 4: Miglioramento dei collegamenti con la penisola iberica RN 20, tronchi: - deviazione di Foix - Saverdun-St. J. de Verges N1-Madrid-Burgos, tratto Manoteras-Continents M40, raccordo SE di Madrid Linea Madrid-Saragozza-Barcellona-frontiera francese Linha do Norte: Lisbona-Porto e collegamento a Vilar Formoso Linha Lisbona-Évora-Elvas (Madrid) Azione 5: Miglioramento delle infrastrutture connesse con il tunnel sotto la Manica A 20/M 20, tronchi: - Folkestone-Dover - Maidstone-Ashford RN28, tronco Abbeville-Rouen E40, frontiera francese-Veurne Azione 6: Linea ferroviaria ad alta velocità Parigi, Londra, Bruxelles, Amsterdam, Colonia Londra-Folkestone Bruxelles-Aquisgrana Azione 7: Miglioramento dell'asse di transito Nord-Sud in Irlanda Tangenziale di Dublino-Northern Cross Route Azione 8: Scanlink Elettrificazione Ringsted-Odense Azione 9: Miglioramento degli assi di transito verso la Grecia Autostrada Evzoni-Atene-Corinto, tratti: - Elefsina-Corinto - Malakassa-Inofita Linea Salonicco-Idomeni Azione 10: Collegamenti internazionali nelle zone frontaliere Autostrada Boxmeer-Venlo-Germania Tangenziale Est di Lussemburgo Azione 11: Itinerari transalpini per l'Italia Linea del Brennero - raddoppiamento Verona-Bologna Articolo 2 1. Il sostegno finanziario concesso in virtù del presente regolamento ai progetti prescelti in conformità del medesimo non può superare il 25 % del costo totale di ciascun progetto o di quella parte del progetto che beneficia del sostegno. Esso può essere aumentato fino al 50 % qualora si tratti di studi preparatori per i lavori di costruzione. 2. I contributi di tutti le fonti finanziarie comunitarie non possono superare di norma il 50 % del costo totale del progetto o di quella parte del progetto che beneficia del sostegno, tranne nel caso in cui disposizioni comunitarie prevedano aliquote superiori. 3. Un pagamento anticipato non superiore al 40 % del contributo comunitario può essere accordato al fine di accelerare l'esecuzione dei progetti. 4. L'importo dei contributi finanziari comunitari ai progetti di cui all'articolo 1 è deciso dalla Commissione, d'accordo con gli Stati membri interessati. Articolo 3 1. Qualora un progetto che ha ottenuto un sostegno finanziario non sia eseguito come previsto, o qualora le condizioni prescritte non siano soddisfatte, il sostegno finanziario può essere ridotto o soppresso con decisione adottata dalla Commissione. Le somme indebitamente versate sono restituite alla Comunità dal beneficiario entro i dodici mesi successivi alla data di notifica della predetta decisione. 2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e fatto salvo l'articolo 206 bis, punto 1 del trattato, nonché qualsiasi controllo organizzato in forza dell'articolo 209, lettera c) del trattato, le autorità competenti dello Stato membro interessato, come pure i rappresentanti della Commissione o altre persone da quest'ultima autorizzate a tal fine procederanno a verifiche in loco o ad indagini relative ai progetti che fruiscono del sostegno finanziario. La Commissione stabilisce i termini di esecuzione dei controlli e delle indagini e ne informa preventivamente lo Stato membro, al fine di ottenere l'assistenza necessaria. 3. Le verifiche in loco o indagini di cui al paragrafo 2 hanno lo scopo di accertare: a) la conformità delle prassi amministrative con le norme comunitarie; b) l'esistenza di documenti giustificativi e la loro concordanza con i progetti che beneficiano di sostegno finanziario; c) le condizioni di realizzazione e di verifica delle operazioni; d) la conformità dell'esecuzione con le condizioni di concessione del sostegno finanziario. 4. La Commissione può sospendere il versamento del contributo ad un'operazione qualora un controllo riveli irregolarità o una sostanziale modifica, che non sia stata sottoposta all'approvazione della Commissione, della natura o delle condizioni del progetto. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS (1) Parere reso il 16 dicembre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere reso il 14 dicembre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 24.