Rettifica del regolamento (CEE) n. 3893/88 della Commissione, del 14 dicembre 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2290/83 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU n. L 346 del 15.12.1988)
Gazzetta ufficiale n. L 296 del 14/10/1989 pag. 0040 - 0040
RETTIFICA A: REGOLAMENTO (CEE) N. 3893/88 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2290/83 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali Rettifica del regolamento (CEE) n. 3893/88 della Commissione, del 14 dicembre 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2290/83 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 346 del 15 dicembre 1988) Pagina 33, articolo 16, paragrafo 1. Il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: « 1. Ciascun Stato membro comunica alla Commissione l'elenco degli strumenti, apparecchi, pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili il cui prezzo o valore in dogana sia superiore a 5 000 ECU e dei quali abbia autorizzato o rifiutato l'ammissione in franchigia in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 1 o dell'articolo 15 ter, paragrafo 4 »