31988R3889

REGOLAMENTO (CEE) N. 3889/88 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla metenamina (DCI) e al benzimidazol-2-tiolo del codice NC 2933 90 10, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 15/12/1988 pag. 0025 - 0025


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3889/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla metenamina (DCI) e al benzimidazol-2-tiolo del codice NC 2933 90 10, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 12 dicembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 15;

considerando che ai sensi dell'articolo 15, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 5 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1986;

considerando che per la metenamina (DCI) ed il benzimidazol-2-tiolo del codice NC 2933 90 10 la base di riferimento è fissata a 174 000 ECU; che in data 1o settembre 1988, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Romania hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 18 dicembre 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Romania:

1.2 // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // 2933 90 10 // Metenamina (DCI) (esametilentetrammina); benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzodiazolo) // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.