REGOLAMENTO (CEE) N. 3883/88 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1988 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro
Gazzetta ufficiale n. L 346 del 15/12/1988 pag. 0018 - 0018
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3883/88 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1988 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 3472/88 (4), prevede dei totali delle catture ammissibili di sogliola per il 1988; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a totale delle catture ammissibile, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il totale delle catture ammissibile ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a e b da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il totale delle catture ammissibile assegnato per il 1988, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a e b eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il totale delle catture ammissibile per il 1988. La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a e b eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1988. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 12.