31988R3870

REGOLAMENTO (CEE) N. 3870/88 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 14/12/1988 pag. 0021 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0003


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3870/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 31 bis, paragrafo 4, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3197/88 (4), prevede che la prova del rispetto del requisito principale sia fornita entro un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal mese successivo a quello durante il quale è stata costituita la cauzione; che tale periodo risulta in alcuni casi insufficiente, in particolare a seguito delle formalità amministrative da espletare o della durata del transito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 31 bis, paragrafo 4, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 3540/85, il termine « dodici » è sostituito dal termine « quindici ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

(3) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 19.