31988R3816

REGOLAMENTO (CEE) N. 3816/88 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1988 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto di adattamento all'industria della raffinazione dello zucchero greggio preferenziale

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 08/12/1988 pag. 0014 - 0015


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3816/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1988

che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto di adattamento all'industria della raffinazione dello zucchero greggio preferenziale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6 e l'articolo 39, secondo comma,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che durante le campagne 1987/1988 - 1990/1991 viene concesso a titolo di misura di intervento un aiuto di adattamento all'industria della raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale nella Comunità; che tali disposizioni prevedono anche che la concessione dell'aiuto di adattamento possa avvenire soltanto entro il limite dei quantitativi stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che lo zucchero che può beneficiare dell'aiuto alla raffinazione deve essere zucchero preferenziale ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che per accertarsi della sua origine e per controllarne l'importazione nella Comunità occorre far riferimento alle disposizioni e ai documenti previsti dal regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce la modalità di applicazione per l'importazione degli zuccheri preferenziali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88 (4);

considerando che per la concessione dell'aiuto, è necessario prevedere adeguate misure di controllo degli zuccheri raffinati e definire a tal fine il concetto di raffinazione, la formula di resa dello zucchero greggio in questione nonché l'obbligo di ricorrere, per le analisi, ad un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è effettuata la raffinazione;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter del regolamento (CEE) n. 1785/81, che istituisce l'aiuto in questione, è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1987/1988, ossia a decorrere dal 1o luglio 1987; che a tal fine, non potendo rendere applicabili retroattivamente a tale data ad uno zucchero già raffinato le disposizioni del presente regolamento, occorre permettere nella misura necessaria che le analisi siano effettuate in laboratori non riconosciuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'aiuto di cui all'articolo 9, paragrafo 4 ter, primo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81, qui di seguito denominato « l'aiuto », è concesso su richiesta dell'impresa che ha raffinato lo zucchero greggio preferenziale in questione, da presentare alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si svolge la raffinazione.

2. La richiesta di concessione dell'aiuto deve essere corredata dalla prova che lo zucchero raffinato è stato ottenuto da zucchero greggio preferenziale importato nella Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 2782/76.

La prova è fornita tramite presentazione dell'originale del documento menzionato, a seconda dei casi, dall'articolo 6, paragrafo 1 o dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2782/76 o tramite una copia di tali documenti, autenticata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione. Tali autorità appongono nella casella 8 di tale copia le diciture menzionate, a seconda dei casi, dal citato articolo 6, paragrafo 2 o dal citato articolo 7, paragrafo 3.

3. Ai fini della concessione dell'aiuto:

a) si intende per raffinazione la trasformazione, nell'impresa del richiedente, quale definita nell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81, dello zucchero greggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1785/81, in zucchero bianco ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) di detto regolamento;

b) lo zucchero greggio in questione è posto sotto controllo doganale o sotto un diverso controllo amministrativo che fornisca garanzie equivalenti.

4. Per stabilire l'entità dell'aiuto, la resa dello zucchero greggio in questione è calcolata diminuendo di 100 il doppio del grado di polarizzazione di tale zucchero.

5. Le analisi sono effettuate al ricevimento da un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti dello Stato membro nel territorio del quale deve svolgersi la raffinazione.

Tuttavia, se lo zucchero è già stato analizzato ai fini dell'accertamento della resa anteriormente all'entrata in

vigore del presente regolamento, le analisi in questione sono considerate rispondenti ai requisiti di cui al primo comma.

Articolo 2

Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione per ogni trimestre civile, nel mese successivo al trimestre in questione, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali è stato concesso l'aiuto, nonché gli importi in moneta nazionale corrispondenti a tali quantitativi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

(3) GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13.

(4) GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.