31988R3729

Regolamento (CEE) n. 3729/88 della Commissione del 29 novembre 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1183/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 30/11/1988 pag. 0021 - 0021


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3729/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1183/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 94, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1930/88 (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2937/88 (4), prevede l'applicazione del contributo previsto dal regolamento (CEE) n. 475/86 fino al 31 dicembre 1988; che, in base all'articolo 94 dell'atto di adesione, il regime di controllo dei prezzi degli oli immessi in consumo è applicabile fino al 31 dicembre 1990; che occorre pertanto prorogare fino a tale data l'applicazione di detto contributo;

considerando che in Spagna è in vigore, fino al 31 dicembre 1990, in base all'articolo 94 dell'atto di adesione un regime di controllo del prezzo dell'olio di soia; che tale regime prevede in particolare l'introduzione di un contributo che copre la differenza tra il prezzo spagnolo raggiunto durante la campagna 1984/1985 e quello del prodotto importato;

considerando che è stato accertato che l'importo del contributo determinato secondo il criterio sopra descritto ha provocato una forte diminuzione delle vendite di olio di soia a causa di un andamento sfavorevole del rapporto dei prezzi con gli oli concorrenti; che occorre correggere tale squilibrio;

considerando che in base all'articolo 94, paragrafo 3 dell'atto di adesione, è possibile in circostanze eccezionali modificare il regime di controllo definito nello stesso articolo; che lo squilibrio accertato costituisce una circostanza eccezionale; che occorre pertanto fissare un prezzo di riferimento per il calcolo del contributo che consenta di riequilibrare la situazione dei mercati degli oli in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è modificato come segue:

1. Nel paragrafo 1, primo comma, la data del « 31 dicembre 1988 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1990 ».

2. Nel paragrafo 2, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - da un lato, un prezzo dell'olio di soia grezzo franco fabbrica di 106 pesetas/kg ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

(2) GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 3.

(3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

(4) GU n. L 264 del 24. 9. 1988, pag. 44.