31988R3498

Regolamento (CEE) n. 3498/88 della Commissione del 9 novembre 1988 che modifica i regolamenti (CEE) n. 391/68 e (CEE) n. 1092/80 relativamente alle condizioni richieste per gli acquisti d'intervento e la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

Gazzetta ufficiale n. L 306 del 11/11/1988 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0201
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0201
edizione speciale in lingua ceca capitolo 03 tomo 08 pag. 147 - 148
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Regolamento (CEE) n. 3498/88 della Commissione

del 9 novembre 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 391/68 e (CEE) n. 1092/80 relativamente alle condizioni richieste per gli acquisti d'intervento e la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/88 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che scopo dell'intervento o dell'ammasso privato è permettere di ritirare provvisoriamente un prodotto da un mercato poco equilibrato e di reimmettervelo non appena l'equilibrio del mercato si sia ripristinato; che pertanto i prodotti offerti all'intervento o all'ammasso devono essere idonei all'alimentazione umana o a quella animale, secondo il caso;

considerando che il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva [3], ha stabilito la procedura da seguire in caso di emergenza radioattiva ai fini della determinazione dei livelli di contaminazione radioattiva che le derrate destinate all'alimentazione umana e animale devono rispettare per poter essere immesse sul mercato; che, di conseguenza, i prodotti agricoli che presentano un tenore di radioattività superiore ai livelli massimi fissati non possono formare oggetto di acquisto d'intervento o di contratto d'ammasso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 624/87 [5], ha fissato all'articolo 3 le tolleranze massime in materia di radioattività; che queste tolleranze figurano anche all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio [6], il quale sostituisce il regolamento (CEE) n. 1707/86 dopo che quest'ultimo è giunto a scadenza; che i prodotti agricoli con un tenore di radioattività superiore alle suddette tolleranze massime non possono essere considerati di qualità sana, leale e mercantile;

considerando che, in seguito al suddetto incidente, si è constatato che una parte della produzione agricola comunitaria è stata contaminata in varia misura dalla radioattività; che è opportuno precisare che i prodotti agricoli d'origine comunitaria, il cui tenore di radioattività superi i valori fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 non possono formare oggetto di acquisto d'intervento né di contratto d'ammasso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 391/68 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4160/87 [8], elenca all'articolo 5 le condizioni cui è subordinato l'acquisto d'intervento di dette carni; che il regolamento (CEE) n. 1092/80 della Commissione [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/85 [10], indica all'articolo 2 le condizioni cui è subordinata la conclusione di contratti d'ammasso per dette carni; che occorre precisare tali condizioni; che i due regolamenti suddetti devono essere pertanto modificati;

considerando che il grado di contaminazione radioattiva delle derrate alimentari conseguente ad un'emergenza radioattiva varia a seconda del tipo di incidente e del tipo di prodotto; che pertanto la decisione sulla necessità di effettuare controlli e sulle misure di controllo da attuare deve essere presa caso per caso, tenendo conto, per esempio, delle caratteristiche peculiari alle regioni e ai prodotti contaminati, nonché dei radionucleidi in causa;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 391/68 è aggiunto il testo della seguente lettera d):

"d) hanno un tenore di radioattività superiore ai livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio []. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75."

2. All'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1092/80 è aggiunto il testo del secondo comma seguente:

"Inoltre, i prodotti non possono formare oggetto di contratto d'ammasso quando il loro tenore di radioattività superi i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio [*] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans Andriessen

Vicepresidente

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

[2] GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

[3] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.

[4] GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.

[5] GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 101.

[6] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.

[7] GU n. L 80 del 2. 4. 1968, pag. 5.

[8] GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 46.

[9] GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22.

[10] GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 19.

[] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.

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