11.11.1988   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 306/18


REGOLAMENTO (CEE) N. 3491/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1988

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3174/88 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente


(1)  GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2)  GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione della merce

Classificazione Codice NC

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Prodotto chiamato «flap's of herring» costituito dai lati destro e sinistro di un'aringa (senza testa, viscere, pinne natatorie — eccetto la pinna dorsale — e spine), i quali sono uniti tra loro mediante la pelle del dorso

0304 90 21

o

0304 90 25

La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dal testo dei codici 0304, 0304 90 21 e 25. Il prodotto non può essere considerato come filetto del codice 0304 10 o 0304 20 (vedi pure le note esplicative del sistema armonizzato, voce 0304).

2.

Fogli di polietere solfonico ricoperti per polverizzazione catodica di metallo, nitruro di metallo, ossido di metallo o di carburo di metallo

3921 90 50

La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dal testo dei codici 3921, 3921 90 e 3921 90 50.

Il prodotto non rientra nella voce 3920 in quanto è ricoperto di metallo, nitruro di metallo, ossido di metallo o di carburo di metallo.

3.

Diidrurobis (2-Metossietanolato) alluminato di sodio in soluzione (70 % in peso circa) nel toluene

3823 90 99

La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 dal testo dei codici 3823, 3823 90 e 3823 90 99.

Questo prodotto non può essere classificato nel capitolo 29 perché le disposizioni della nota 1, lettera e) non sono rispettate.

Si tratta di una preparazione delle industrie chimiche non nominata né compresa altrove.