31988R3295

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3295/88 del Consiglio del 24 ottobre 1988 che rettifica i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in Portogallo alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 293 del 27/10/1988 pag. 0005 - 0006


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REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3295/88 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1988

che rettifica i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in Portogallo alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati, da ultimo, dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2339/88 (2), in particolare gli articoli 64 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità (3), in particolare il punto II.1.1, secondo comma del suo allegato,

vista la proposta modificata della Commissione,

considerando che l'istituto statistico delle Comunità europee ha proceduto a una verifica, a titolo del 1985, dei coefficienti correttori dell'insieme degli Stati membri, conformemente al metodo per l'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee;

considerando che da tale verifica è risultato che esistono scarti fra i coefficienti correttori in vigore applicabili in determinate sedi di servizio e quelli risultanti dalla verifica;

considerando che , conformemente all'articolo 64 dello statuto, occorre assicurare l'equivalenza del potere d'acquisto nelle diverse sedi di servizio;

considerando che per tali motivi occorre modificare i regolamenti che stabiliscono, a partire dal 1o gennaio 1986, i coefficienti correttori applicabili per la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, il Regno Unito e il Portogallo;

considerando inoltre che l'istituto statistico delle Comunità europee ha proceduto ad una verifica per altre sedi di servizio; che è risultato che per Culham lo scarto del costo delle vita rispetto alla capitale era sensibile e il numero dei funzionari ivi in servizio sufficiente; che è risultata esservi una situazione analoga per Berlino; che occorre quindi istituire due nuovi coefficienti correttori, rispettivamente per Culham e Berlino, a decorrere dal 1o luglio 1987;

considerando che per talune sedi di servizio in cui i coefficienti correttori sono in diminuzione rispetto a quelli in vigore alla data in cui il presente regolamento avrà efficacia per la prima volta occorre prevedere un'applicazione graduale mediante imputazione di queste diminuzioni sugli eventuali successivi aumenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con effetto al 1o gennaio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue:

Danimarca 127,4

Germania 100,6

Grecia 90,5

Spagna 89,5

Francia 115,3

Irlanda 106,0

Italia (tranne Varese) 105,1

Varese 102,6

Paesi Bassi 93,3

Regno Unito 119,5

Portogallo 81,1

2. Con effetto al 16 maggio 1986, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli agenti in servizio nel paese qui appresso indicato è fissato come segue:

Grecia 101,4

3. Con effetto al 1o luglio 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue:

Danimarca 126,4

Germania 99,3

Grecia 67,6

Spagna 83,2

Francia 110,6

Irlanda 105,5

Italia (tranne Varese) 99,4

Varese 99,0

Paesi Bassi 91,9

Regno Unito 101,8

Portogallo 70,6

4. Con effetto al 16 novembre 1986, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli agenti in servizio nel paese qui appresso indicato, è fissato come segue:

Grecia 72,7

5. Con effetto al 1o gennaio 1987, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi qui appresso elencate sono fissati come segue:

Varese 102,1

Spagna 85,6

Portogallo 74,3

6. Con effetto dal 16 maggio 1987, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso indicato è fissato come segue:

Grecia 80,6

7. Con effetto dal 1o luglio 1987, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi elencate qui appresso sono fissati come segue:

Danimarca 127,2

Germania (tranne Berlino) 99,5

Berlino 109,2

Grecia 67,7

Spagna 79,9

Francia 109,1

Irlanda 95,4

Italia (tranne Varese) 97,9

Varese 99,0

Paesi Bassi 91,3

Regno Unito (tranne Culham) 92,4

Culham 88,5

Portogallo 66,7

8. Con effetto dal 16 novembre 1987, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso indicato è fissato come segue:

Portogallo 72,8

9. Con effetto dal 1o gennaio 1988, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in una delle sedi elencate qui appresso sono fissati come segue:

Grecia 71,4

Varese 102,0

10. I coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto.

Articolo 2

Il presente regoamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 204 del 29. 7. 1988, pag. 5.

(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.