31988R3242

Regolamento (CEE) n. 3242/88 del Consiglio del 18 ottobre 1988 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di cavoli cinesi e di uve fresche da tavola, originari delle isole Canarie (1988/1989)

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 22/10/1988 pag. 0004 - 0005


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3242/88 DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1988

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di cavoli cinesi e di uve fresche da tavola, originari delle isole Canarie (1988/1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie (1), in particolare gli articoli 5, 6 e 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1391/87 prevede agli articoli 5 e 6 l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di:

- 100 tonnellate di cavoli cinesi del codice NC ex 0704 90 90 nel periodo dal 1o novembre al 31 dicembre e

- 100 tonnellate di uve fresche da tavola del codice NC ex 0806 10 15 nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo, originari delle isole Canarie;

considerando che se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali e che non sono soggetti al rispetto del prezzo di riferimento; che se questi prodotti sono introdotti nel Portogallo i dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base delle disposizioni relative dell'atto di adesione; che se questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previste dall'articolo 75 dell'atto di adesione, a condizione che per le uve fresche da tavola sia rispettato il prezzo di riferimento; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro origine;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che, tuttavia, trattandosi di contingenti tariffari destinati a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non occorre prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizione e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi dei contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. a) I dazi doganali all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari delle isole Canarie, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // Volume contingentale (in t) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // // // // // // 09.0437 // ex 0704 90 90 // Cavoli cinesi, dal 1o novembre al 31 dicembre 1988 // 100 // 10,9 // 09.0435 // ex 0806 10 15 // Uve fresche da tavola, dal 1o gennaio al 31 marzo 1989 // 100 // 5,4 //

(1) GU n. L 133 del 18. 5. 1987, pag. 5.

b) Se questi prodotti sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dei dazi doganali e non sono soggetti al rispetto del prezzo di riferimento.

c) Entro i limiti di detti contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni pertinenti dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

2. Al momento della loro importazione, le uve fresche da tavola sono soggette al rispetto del prezzo di riferimento alle stesse condizioni che gli stessi prodotti provenienti dalla parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità.

3. a) I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, e fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile « Isole Canarie » o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

b) L'articolo 9, terzo e quarto comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1113/88 (2), non è applicabile al prodotto di cui al presente regolamento.

4. a) Se, entro un periodo massimo di quattordici giorni di calendario, sono effettuate opure previste importazioni di prodotti che beneficiano dei contingenti tariffari in questione, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile dei contingenti.

b) Se detto Stato membro non utilizza le quantità prelevate entro il termine suddetto, esso riversa, non appena possibile, i quantitativi non utilizzati mediante telex indirizzato alla Commissione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate dei contingenti comunitari.

2. Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti finché lo consenta il saldo dei volumi contingentali.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sui loro prelievi man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite nel paragrafo 4.

Articolo 3

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate ai contingenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS // // // //

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 33.