31988R3105

Regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione del 7 ottobre 1988 che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 08/10/1988 pag. 0021 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0164
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0164


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3105/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 8, l'articolo 36, paragrafo 6, l'articolo 47, paragrafo 3 e l'articolo 81,

considerando che le operazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 devono essere effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce le disposizioni generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/88 (4);

considerando che è necessario determinare, da un lato, a quali condizioni i produttori devono soddisfare gli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, dall'altro, gli obblighi dei distillatori;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2179/83 prevede all'articolo 14 la facoltà per taluni piccoli produttori di ritirare sotto controllo i sottoprodotti della vinificazione svincolandosi in questo modo dall'obbligo previsto all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87; che su richiesta italiana è opportuno autorizzare tale possibilità nella parte italiana delle zone viticole C per i produttori con una produzione non superiore a 40 ettolitri, onde evitare loro un onere sproporzionato;

considerando che i produttori di vino sono tenuti a consegnare nel quadro della distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 un quantitativo di prodotto il cui contenuto totale di alcole corrisponde ad una percentuale del quantitativo di alcole naturalmente contenuto nelle uve utilizzate per la produzione di vino;

considerando che il calcolo del quantitativo di prodotto da consegnare rispetto al contenuto di alcole delle uve utilizzate è particolarmente difficile da effettuare nella prassi quotidiana, date le considerevoli variazioni, in funzione delle varietà di uve, del rapporto tra le uve utilizzate e il vino ottenuto; che tali difficoltà sono invece eliminate ed i controlli sono resi più semplici e più efficaci se il medesimo calcolo viene effettuato rispetto all'alcole contenuto nel vino; che con questo metodo di calcolo viene altresì conseguito l'obiettivo economico perseguito dalla misura, senza che i produttori siano obbligati a consegnare quantitativi maggiori;

considerando che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2179/83, i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina sono soggetti ad una percentuale ridotta; che, visto che l'alcole contenuto nelle vinacce rappresenta un'aliquota cospicua del quantitativo di alcole che può essere consegnato, è opportuno fissare detto tasso al 5 %; che, conformemente alla stessa disposizione, i produttori di vqprd bianchi sono soggetti ad un'aliquota ridotta; che, sulla base dell'esperienza delle campagne precedenti, è opportuno fissare tale tasso al 7 %;

considerando che, ai fini della determinazione del quantitativo di alcole che deve essere contenuto nei prodotti da consegnare, è altresì necessario fissare, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, un titolo alcolometrico naturale forfettario per ciascuna campagna viticola e per ciascuna delle zone viticole; che, tuttavia, i produttori di talune zone non sono soggetti a tale obbligo, a norma dell'articolo 35, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, mancando dati precisi sul titolo alcolometrico dei vini delle campagne future, tale determinazione può essere effettuata tenendo conto, da un lato, dei valori medi constatati nelle zone viticole interessate nelle precedenti campagne, e, dall'altro, del miglioramento della qualità; che, tuttavia, occorre prevedere la possibilità di modificare il titolo alcolometrico di cui sopra prima della data d'inizio del periodo di distillazione del vino, per tener conto dei risultati qualitativi del raccolto; che, inoltre, l'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere la possibilità di prendere in considerazione titoli alcolometrici diversi per le unità amministrative che, essendo state colpite da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, sono state riconosciute come sinistrate dagli Stati membri;

considerando che, in conformità dell'articolo 35, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 occorre fissare le caratteristiche minime dei sottoprodotti della vinificazione; che in caso di conferimento alla distillazione, il solo scopo di questa fissazione è permettere ai distillatori di avere a disposizione una materia prima sfruttabile senza costi eccessivi, mentre nel caso del ritiro sotto controllo le caratteristiche minime dei sottoprodotti costituiscono un fattore essenziale del rispetto di questa disposizione;

considerando che, per quanto riguarda la distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, occorre prevedere la possibilità di escludere dall'obbligo di distillazione, per ciascun produttore, un quantitativo forfettario corrispondente al massimo al consumo familiare, nonché i quantitativi esportati; che è pertanto opportuno disporre che l'esportazione dei vini in causa deve essere realizzata anteriormente ad una data che permetta, secondo quanto previsto, di effettuare la distillazione dei quantitativi restanti prima della fine della campagna;

considerando che, a norma dell'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, i quantitativi normalmente vinificati sono esenti dall'obbligo di distillazione; che è opportuno definire tali quantitativi per ciascuna delle categorie di vino ottenuto da uve di varietà a doppia classificazione;

considerando che il quantitativo che ciascun produttore è tenuto a distillare deve essere determinato sulla base del quantitativo totale prodotto; che tale quantitativo risulta dalle dichiarazioni di cui al regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (1), nonché dai dati iscritti nei registri di cui al regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti d'accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86 (3);

considerando che è necessario stabilire dei termini per il pagamento al produttore, da parte del distillatore, del prezzo minimo d'acquisto fissato conformemente a quanto disposto nell'articolo 35, paragrafo 5 bis e nell'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, in conformità dell'articolo 35, paragrafo 6 e dell'articolo 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per i prodotti da distillare, ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione;

considerando che, per poter beneficiare dell'aiuto, gli interessati devono presentare una domanda corredata di un certo numero di documenti giustificativi; che, per garantire il funzionamento uniforme del regime negli Stati membri, occorre prevedere i termini per la presentazione della domanda;

considerando che, per evitare il rischio di pagamenti non giustificati, è opportuno disporre che il versamento degli aiuti o il pagamento dell'alcole consegnato all'organismo d'intervento venga effettuato soltanto se il distillatore fornisce a detto organismo la prova del pagamento del prezzo d'acquisto al produttore o costituisce una cauzione a suo favore;

considerando che è necessario prevedere dei termini per lo svolgimento dell'operazione per i produttori ed i distillatori, al fine di garantire la massima efficacia della misura;

considerando che è necessario, ai fini del miglioramento qualitativo del vino, che tutte le vinacce e le fecce siano distillate; che è quindi opportuno disporre che la distillazione del vino nel quadro della distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87, non è ammessa all'inizio della campagna;

considerando che occorre evitare il rischio che i prodotti della distillazione di taluni vini soggetti all'obbligo di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 perturbino i mercati delle acquaviti di vino a denominazione d'origine; che a tal fine, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, è opportuno disporre che, dalla distillazione di tali vini, non possa essere ottenuto un prodotto avente un titolo alcolometrico inferiore al 92 % vol;

considerando che, in mancanza di un'organizzazione comunitaria del mercato dell'alcole etilico, gli organismi d'intervento incaricati della commercializzazione di tale alcole sono obbligati a rivenderlo ad un prezzo inferiore al prezzo d'acquisto; che è necessario prevedere che la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita di tale alcole sia a carico, nell'ambito di un importo forfettario, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

considerando che è opportuno estendere le disposizioni relative al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5), alla presa in consegna, da parte degli organismi d'intervento, dei prodotti ottenuti dalla distillazione;

considerando che alcuni dei vini che devono essere consegnati alla distillazione di cui all'articolo 36 o eventualmente a quella di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è opportuno adottare di conseguenza le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, conformemente alle norme previste dagli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83;

considerando che, onde permettere alla Commissione di acquisire una visione globale circa il rispetto degli obblighi della distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, è necessario che gli Stati membri interessati la informino regolarmente, sulla base di comunicazioni dei distillatori, in merito allo svolgimento e ai risultati delle operazioni di distillazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce:

1) nel titolo I le modalità d'applicazione specifiche per la distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87;

2) nel titolo II le modalità d'applicazione specifiche per la distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87;

3) nel titolo III le disposizioni comuni alle distillazioni di cui ai titoli I e II.

TITOLO I

Distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87

Articolo 2

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2179/83, i produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 35, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 soddisfano a tale obbligo consegnando, conformemente all'articolo 3, entro e non oltre il 31 luglio della campagna in questione:

- la totalità delle vinacce e delle fecce ad un distillatore riconosciuto;

- eventualmente, i vini ad un distillatore riconosciuto o ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato.

2. Nella parte italiana delle zone viticole C, i produttori soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 possono svincolarsi da tale obbligo avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 35, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 qualora abbiano proceduto alla vinificazione o a qualsiasi altra trasformazione delle uve nei limiti di un quantitativo corrispondente a più di 25 ettolitri e a non più di 40 ettolitri di vino.

Articolo 3

1. Il quantitativo di alcole contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione è almeno pari:

- al 10 % del volume di alcole contenuto nel vino, se il vino è ottenuto mediante vinificazione diretta delle uve;

- al 5 % del volume di alcole contenuto nel vino, se il vino è ottenuto mediante vinificazione di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vino nuovo ancora in fermentazione.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1, primo trattino, è ridotta:

- al 5 % per i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina;

- al 7 % per i produttori di vqprd bianchi, per la parte del loro raccolto che può beneficiare di tale denominazione.

Articolo 4

Per la determinazione del volume di alcole da consegnare alla distillazione sotto forma dei prodotti di cui all'articolo 2, il titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione nelle diverse zone viticole è fissato a:

- 8,5 % per la zona B;

- 9,0 % per le zone C I;

- 9,5 % per la zona C II;

- 10,0 % per le zone C III.

Tuttavia, qualora i risultati qualitativi del raccolto lo rendessero necessario, i titoli di cui sopra possono essere modificati prima dell'inizio delle operazioni di distillazione dei vini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per tener conto di questi risultati. Essi possono essere inoltre modificati per le unità amministrative, o parti di esse, riconosciute dagli Stati membri come sinistrate ai sensi della legislazione nazionale.

Articolo 5

Per mantenere le spese di distillazione entro limiti accettabili, i sottoprodotti della vinificazione al momento della loro consegna alle distillerie devono presentare almeno le seguenti caratteristiche medie:

A. Vinacce di uva:

- nella zona viticola B: 2 litri di alcole puro per quintale,

- nella zona viticola C: 2 litri di alcole puro per quintale quando sono ottenuti dalle varietà classificate fra le varietà di vite, per l'unità amministrativa in questione, come varietà di uva da tavola o come varietà di uva destinata all'elaborazione di acquavite di vino; 2,8 litri di alcole puro per quintale quando sono ottenuti dalle varietà classificate, per l'unità amministrativa in questione, unicamente come varietà di uve da vinificazione;

B. fecce di vino:

- nella zona viticola B: 3 litri di alcole puro per quintale, 45 % di umidità;

- nella zona viticola C: 4 litri di alcole puro per quintale, 45 % di umidità.

Articolo 6

1. Il tenore minimo medio di alcole puro dei sottoprodotti della vinificazione oggetto del ritiro sotto controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, è fissato a: - vinacce di uva:

2,1 litri per quintale nel caso dei vqprd bianchi;

3 litri per quintale negli altri casi;

- fecce di vino:

3,5 litri per quintale nel caso dei vqprd bianchi;

5 litri per quintale negli altri casi.

2. Qualora i ritiri sotto controllo riguardino esclusivamente le vinacce di uva, i sottoprodotti della vinificazione devono presentare almeno le caratteristiche medie che seguono:

- vinacce di uva: 2 litri di alcole puro/quintale,

- fecce di vino: 3 litri di alcole puro/quintale e 45 % di umidità.

3. La percentuale del 45 % di cui al paragrafo 2 e all'articolo 5, lettera B, si applica fino al 31 agosto 1990. Prima di tale data si provvederà a fissare una nuova percentuale più elevata per il periodo successivo.

TITOLO II

Distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87

Articolo 7

I produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 soddisfano a tale obbligo consegnando i loro vini a un distillatore riconosciuto al più tardi il 31 luglio della campagna in questione.

Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83, l'obbligo è soddisfatto con la consegna dei vini ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato effettuata al più tardi il 30 giugno della campagna in questione.

Articolo 8

1. Per i vini di cui all'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da lui prodotto, diminuito del quantitativo per il quale fornisce la prova che è stato esportato al più tardi il 31 luglio della campagna in questione. Il produttore può inoltre dedurre dal quantitativo da conferire 10 ettolitri al massimo.

Nel caso in cui l'obbligo della distillazione incomba ad una cantina sociale, la diminuzione di 10 ettolitri di cui al primo comma si applica a ciascuno dei membri che abbiano effettivamente consegnato uve da tavola alla cantina sociale. Il quantitativo totale dedotto dalla cantina sociale non può tuttavia superare la somma dei quantitativi restituiti a ciascuno dei membri che abbiano consegnato uve da tavola nel corso della campagna.

2. Per i vini di cui all'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da esso prodotto, diminuito:

- del quantitativo corrispondente a quello normalmente vinificato, calcolato conformemente al paragrafo 3,

- del quantitativo per il quale fornisce la prova che è stato esportato al più tardi il 31 luglio della campagna in questione.

Il produttore può inoltre dedurre dal quantitativo da conferire 10 ettolitri al massimo.

3. Per ciascuna unità amministrativa, il quantitativo totale normalmente vinificato è pari alla media dei quantitativi vinificati nel corso delle campagne 1974/1975 - 1979/1980 nella Comunità a dieci e 1978/1979 - 1983/1984 in Spagna, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà di uve destinate a un'altra utilizzazione.

Tuttavia, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, tale quantitativo è diminuito dei quantitativi che sono stati oggetto di una distillazione diversa da quella destinata a produrre acquaviti di vino a denominazione d'origine.

Per quanto riguarda i vini di cui al primo comma, il quantitativo normalmente vinificato per ettaro è fissato dagli Stati membri in questione stabilendo, per lo stesso periodo di riferimento di cui allo stesso comma, le quote dei vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate a un'altra utilizzazione.

4. Per ogni produttore, il quantitativo totale prodotto è pari a quello risultante dalla somma dei quantitativi di vini di cui all'articolo 7 che figurano nella dichiarazione di produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3929/87, e dei quantitativi iscritti nel registro di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 ottenuti dallo stesso produttore, dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione, da uve o da mosti di uve delle varietà menzionate all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, che figurano in tale dichiarazione.

Articolo 9

Conformemente alla deroga prevista all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, i vini contemplati da detto articolo possono circolare: - a destinazione di un ufficio doganale, per essere sottoposti alle formalità doganali di esportazione e lasciare poi il territorio doganale della Comunità,

- a destinazione degli impianti di un elaboratore riconosciuto di vini alcolizzati, per essere trasformati in vini alcolizzati.

TITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 10

1. I prezzi d'acquisto previsti rispettivamente all'articolo 35, paragrafo 5 bis e dall'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono fissati ogni anno anteriormente al 1o agosto per la campagna successiva.

2. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal distillatore al produttore entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui ciascuna partita di prodotto consegnato entra in distilleria.

Tuttavia, per la distillazione contemplata all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87, il distillatore e il produttore possono convenire

- che il distillatore versi al produttore entro tre mesi dalla consegna dei prodotti un acconto corrispondente all'80 % del prezzo d'acquisto, oppure

- che l'acconto di cui al primo trattino sia versato dopo la consegna dei prodotti e comunque entro e non oltre il mese successivo alla presentazione della fattura da emettersi per i prodotti in causa prima della fine della campagna.

Il saldo è versato al produttore entro e non oltre il 30 novembre successivo.

Articolo 11

1. Il distillatore può beneficiare di un aiuto alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Gli importi degli aiuti sono fissati ogni anno anteriormente al 1o agosto per la campagna successiva.

Vengono inoltre fissati gli importi degli aiuti qualora si applichi il disposto dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

2. Il distillatore che intenda beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta, entro e non oltre il 31 ottobre successivo alla fine della campagna, una domanda all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la distillazione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Gli Stati membri possono esigere che il riepilogo di cui al paragrafo 1, lettera a), di detto articolo sia vistato da un servizio di controllo.

3. Il versamento dell'aiuto al distillatore da parte dell'organismo d'intervento è subordinato alla condizione che il distillatore, entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda di cui al paragrafo 2:

- fornisca la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 10,

ovvero

- costituisca a favore dell'organismo d'intervento una cauzione pari al 110 % dell'importo dell'aiuto domandato.

L'organismo d'intervento versa al distillatore l'importo corrispondente all'aiuto entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova della costituzione della cauzione di cui al primo comma, secondo trattino.

Nel caso di cui al primo comma, secondo trattino, il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 31 dicembre successivo alla campagna considerata, la prova dell'avvenuto pagamento dell'intero prezzo d'acquisto di cui all'articolo 10.

Entro e non oltre i tre mesi dopo la presentazione della prova, l'organismo d'intervento svincola la cauzione.

Tuttavia, se la prova è presentata dopo il 31 dicembre ma entro il 1o marzo dell'anno successivo e se il ritardo non è imputabile a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento svincola l'80 % della cauzione.

4. Nel caso di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo trattino, la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 3, primo comma, primo trattino, è sostituita dalla prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto.

In tal caso il distillatore è tenuto a presentare all'organismo d'intervento, al più tardi il 31 dicembre successivo alla campagna considerata, la prova dell'avvenuto versamento del saldo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, terzo trattino. Se tale prova è presentata dopo il 31 dicembre ma anteriormente al 1o marzo dell'anno successivo e se tale ritardo non è imputabile a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento incamera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato. Se la prova non è fornita anteriormente al 1o marzo, l'aiuto viene recuperato nella sua totalità.

5. Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa a quest'ultimo, anteriormente al 1o giugno successivo, un importo pari all'aiuto, se del caso tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 12

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2179/83, le operazioni di distillazione non possono avvenire dopo il 31 agosto della campagna in questione. 2. Il vino eventualmente consegnato per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 può essere distillato soltanto a partire dal 1o gennaio della campagna in questione.

3. Con la distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà classificate, per la stessa unità amministrativa, quali varietà e uve da vino e quali varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 92 % vol.

4. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, al più tardi il giorno 10 di ogni mese per il mese precedente, una distinta dei quantitativi di prodotti distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Articolo 13

1. La campagna all'organismo d'intervento da parte del distillatore del prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol è effettuata entro il 31 ottobre successivo alla campagna in questione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, entro la data fissata dall'autorità nazionale competente.

2. I prezzi da pagare al distillatore per il prodotto di cui al paragrafo 1 sono fissati ogni anno anteriormente al 1o agosto per la campagna successiva, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto alle condizioni di cui all'articolo 11, il prezzo viene diminuito di un importo pari all'importo dell'aiuto.

Se il distillatore non ha beneficiato dell'aiuto, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi da 2 a 5, fatti salvi i necessari adeguamenti.

3. I prezzi di cui al paragrafo 2, primo comma, si applicano ad un alcole neutro, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83. Per gli altri alcoli, i prezzi di cui ai paragrafi 2 e 3 sono ridotti di un importo da fissare ogni anno prima dell'inizio della campagna.

4. Il pagamento del prezzo al distillatore da parte dell'organismo d'intervento è effettuato entro e non oltre i tre mesi successivi al giorno di consegna dell'alcole.

Articolo 14

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, partecipa alle spese effettuate dagli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole.

L'importo della partecipazione è fissato forfettariamente prima dell'inizio di ciascuna campagna.

Tuttavia, non è versata alcuna partecipazione per l'alcole preso in consegna in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

2. Alla partecipazione di cui al paragrafo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 15

1. Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 31 gennaio della campagna in questione.

L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione del contratto o della dichiarazione.

2. Nel caso della distillazione prevista all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87, tale elaborazione può essere effettuata soltanto a decorrere dal 1o gennaio della campagna in questione e comunque soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione.

3. L'elaborazione del vino alcolizzato non può avvenire dopo il 31 luglio della campagna in questione.

La distillazione del vino alcolizzato non può avvenire dopo il 31 agosto della campagna in questione.

4. L'elaboratore invia all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi dei vini che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente.

5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna.

Per beneficiare dell'aiuto l'elaboratore presenta, entro e non oltre il 30 novembre successivo alla campagna in questione, una domanda all'organismo d'intervento competente, allegando copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è richiesto l'aiuto oppure un riepilogo di tali documenti.

Gli Stati membri possono esigere che le copie o il riepilogo, di cui al secondo comma, siano vistati da un servizio di controllo.

L'aiuto è versato entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di presentazione della prova di costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione. 6. La cauzione di cui al paragrafo 5, ultimo comma, è svincolata solo se, al più tardi il 31 dicembre successivo alla campagna in questione, è fornita la prova che:

- il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato;

- il prezzo d'acquisto previsto per la distillazione di cui trattasi è stato pagato al produttore entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Tuttavia, se tali prove sono presentate dopo la scadenza del termine previsto ma anteriormente al 1o marzo dell'anno successivo e se tale ritardo non è imputabile a negligenza grave dell'elaboratore, la cauzione è svincolata a concorrenza dell'80 %.

Se si constata che l'elaboratore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1o giugno successivo un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 16

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87 e tranne i casi di forza maggiore, se il produttore o il distillatore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'autorità competente stabilisce le misure che ritiene necessarie data la circostanza addotta.

2. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1, nonché del seguito dato alle domande di applicazione della clausola di forza maggiore.

Articolo 17

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese per il mese precedente, una distinta da cui risultino:

- i quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati;

- i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento per le distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87;

- i quantitativi di acquavite di vino prodotti ed i quantitativi di alcole contenuti in tali prodotti;

- i quantitativi di altri prodotti aventi almeno il 52 % vol, per i quali è stato richiesto un aiuto.

2. Per l'alcole preso in consegna dai rispettivi organismi d'intervento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o ottobre per la campagna viticola precedente, i prezzi di vendita praticati nel corso della campagna, nonché le caratteristiche ed i quantitativi dei prodotti venduti a tali prezzi.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 31 marzo per la campagna precedente, i casi in cui i distillatori o gli elaboratori di vino alcolizzato non abbiano rispettato i loro obblighi e le conseguenti misure adottate.

Articolo 18

Il periodo di riferimento di cui all'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, per gli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 di detto regolamento, è compreso tra il 1o settembre e il 31 luglio della campagna in questione.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.

(3) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

(4) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 14.

(1) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.

(2) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.