31988R3005

Regolamento (CEE) n. 3005/88 del Consiglio del 26 settembre 1988 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fiori e boccioli di fiori, freschi, recisi, originari di Cipro (1988/1989)

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 01/10/1988 pag. 0007 - 0008


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3005/88 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1988

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fiori e boccioli di fiori, freschi, recisi, originari di Cipro (1988/1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo (1) prevede, all'articolo 19, che i fiori ed i boccioli di fiori, freschi, recisi, dei codici NC 0603 10 11 a 0603 10 69 della nomenclatura combinata, originari di Cipro, beneficino, all'importazione nella Comunità, di dazi doganali ridotti nei limiti di un contingente comunitario annuo di 50 tonnellate; che questo volume deve essere maggiorato annualmente del 5 % a partire dall'entrata in vigore del predetto protocollo, in virtù degli articoli 18 e 19 del medesimo, e che per il periodo 1988/1989 ammonta pertanto a 55 tonnellate; che nei limiti di questo contingente tariffario i dazi applicabili vengono gradualmente soppressi secondo il ritmo e le condizioni stabiliti agli articoli 5 e 16 del protocollo; che nel quadro di tale contingente il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità del protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (2);

considerando che le rose a fiore grande e piccolo e i garofani uniflori e multiflori sono ammessi al beneficio di questo contingente solo alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele e della Giordania (3) e che questi vantaggi tariffari si applicano solo alle importazioni per le quali vengono rispettate determinate condizioni di prezzo; che occorre quindi aprire il contingente tariffario in oggetto nel periodo dal 1o novembre 1988 al 31 ottobre 1989 in ragione di un volume pari, per questo periodo, a 55 tonnellate;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione, senza discontinuità, dei dazi previsti per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente medesimo; che, vista la bassa utilizzazione del suddetto contingente e la concentrazione delle importazioni sul mercato dei due Stati membri, nella fattispecie è opportuno non prevedere alcuna ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al proprio fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 3; che questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o novembre 1988 al 31 ottobre 1989 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati qui di seguito, originari di Cipro, sono sospesi ai livelli e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // Volume contingentale (in t) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // // // // // // 09.1420 // 0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55 0603 10 61 0603 10 65 0603 10 69 0603 10 11 0603 10 13 0603 10 15 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 29 // Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: - freschi: - dal 1o novembre al 31 maggio - dal 1o giugno al 31 ottobre // 55 // 15,4 dal 1o novembre al 31 dicembre 13,9 dal 1o gennaio al 31 maggio 19,6 dal 1o giugno al 31 ottobre // // // // //

Nei limiti di questo contingente tariffario la Spagna ed il Portogallo applicano dazi calcolati in conformità delle specifiche disposizioni figuranti nel protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

2. La concessione del beneficio dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può essere interrotta, per le rose a fiore grande e per quelle a fiore piccolo, nonché per i garofani uniflori e multiflori, ove si constati che le condizioni di prezzo stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87 non sono rispettate nella Comunità.

In questi casi la Commissione ripristina, mediante regolamenti, la riscossione, per i prodotti in causa, dei dazi della tariffa doganale comune e rimette eventualmente in applicazione il presente regolamento alle date e per i prodotti e periodi indicati nei regolamenti in questione.

3. Se talune importazioni di prodotti che beneficiano del contingente tariffario in questione sono effettuate, oppure sono previste, entro un periodo massimo di quattordici giorni calendario, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponible del contingente.

4. Se detto Stato membro non utilizza le quantità prelevate entro i quattordici giorni di cui al paragrafo 3, esso riversa, non appena possibile, i quantitativi non utilizzati mediante telex indirizzato alla Commissione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, rendano possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Ogni Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in causa la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consenta il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in causa ai loro prelievi man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate in osservanza delle condizioni stabilite al paragrafo 3.

Articolo 3

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni del prodotto in causa effettivamente imputate al contingente.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

(1) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

(2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.

(3) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.