31988R2868

Regolamento (CEE) n. 2868/88 della Commissione del 16 settembre 1988 che stabilisce le modalità d'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale

Gazzetta ufficiale n. L 257 del 17/09/1988 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0111
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0111


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2868/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1988

che stabilisce le modalità d'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1956/88 del Consiglio, del 9 giugno 1988, che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che è necessario stabilire le modalità d'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca, qui di seguito denominato « il programma », e del regolamento (CEE) n. 1956/88, in particolare per quanto riguarda l'adozione e la notifica del piano provvisorio della partecipazione della Comunità al programma, la comunicazione e le indagini sulle presunte infrazioni nonché la cooperazione degli Stati membri e della Commissione al riguardo;

considerando che il comitato di gestione per le risorse della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Entro il 1o settembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi speciali d'ispezione (compresi i pescherecci che trasportano ispettori), nonché l'identità degli elicotteri che essi intendono adibire al programma per l'anno civile successivo. Sulla base di queste informazioni, la Commissione elabora, in collaborazione con gli Stati membri, un piano provvisorio per la partecipazione della Comunità al programma in tale anno e lo comunica al segretariato esecutivo della NAFO ed agli Stati membri.

Articolo 2

La Commissione effettua le designazioni di cui al paragrafo 3 del programma.

Articolo 3

Gli ispettori comunitari assegnati al programma a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1956/88, comunicano alla Commissione delle Comunità europee (Bruxelles, telex 24189 FISEAU-B), entro il primo giorno lavorativo successivo all'ispezione, ragguagli sulle presunte infrazioni commesse dalle navi ispezionate. Essi trasmettono ogni 10 giorni alla Commissione l'elenco delle navi ispezionate.

Qualora rilevino una presunta infrazione o una discordanza tra le catture registrate e le stime da essi effettuate sulle catture a bordo della nave, gli ispettori comunitari trasmettono alla Commissione, quanto prima possibile dopo il rientro in porto della nave d'ispezione, una copia del rapporto d'ispezione corredata della relativa documentazione, comprese le seconde fotografie. Nel caso in cui non si riscontri una presunta infrazione né una discordanza tra le catture registrate e le stime da essi effettuate sulle catture a bordo, gli ispettori comunitari trasmettono, alla Commissione, entro i 20 giorni dal rientro in porto della nave d'ispezione, il rapporto d'ispezione originale.

Articolo 4

1. Non appena un'altra parte contraente le abbia notificato una presunta infrazione commessa da una nave da pesca comunitaria, la Commissione ne informa lo Stato di cui la nave batte bandiera, il quale provvede rapidamente a ricevere e ad esaminare le prove nonché ad effettuare ulteriori indagini necessarie per determinare il seguito da dare alla presunta infrazione. Un ispettore comunitario sale, ove possibile, a bordo della nave. Le autorità competenti dello Stato suddetto sottopongono, ove possibile, la nave ad ispezione al suo rientro in porto.

Lo Stato di bandiera favorisce la piena collaborazione della Commissione con le autorità competenti della parte contraente che ha eseguito l'ispezione in modo da garantire che le prove della presunta infrazione siano preparate e conservate in una forma tale da facilitare la relativa azione amministrativa o giudiziaria.

2. Qualora le venga comunicata da un'ispettore comunitario una presunta infrazione commessa da una nave da pesca della Comunità, la Commissione ne informa lo Stato di cui la nave batte bandiera, il quale provvede immediatamente a ricevere ed esaminare le prove, ad effettuare ulteriori indagini necessarie per determinare il seguito da dare alla presunta infrazione, ad ispezionare, ove possibile, la nave al suo rientro in porto e ad offrire la

propria piena collaborazione alla Commissione in modo da garantire che le prove della presunta infrazione siano preparate e conservate in una forma tale da facilitare la relativa azione amministrativa o giudiziaria.

Articolo 5

1. Non appena un'altra parte contraente abbia ad essa comunicato una discordanza tra le catture registrate da una nave da pesca comunitaria e le stime dell'ispettore, la Comissione informa al riguardo lo Stato di cui la nave batte bandiera. La Commissione ne informa inoltre ogni nave d'ispezione incaricata del programma da parte della Comunità che si trovi nella zona di regolamentazione; un ispettore comunitario sale, ove possibile, a bordo del peschereccio. Le autorità competenti dello Stato di bandiera offrono alla Commissione la loro piena collaborazione con l'ispettore in modo da garantire che le prove siano preparate e conservate in una forma tale da facilitare un'eventuale azione amministrativa o giudiziaria ed effettuano le ulteriori indagini necessarie per permettere alla Commissione di decidere adeguate azioni conseguenziali.

2. In caso di discordanza tra le catture registrate da una nave da pesca comunitaria e le stime elaborate da un ispettore comunitario, la Commissione informa lo Stato di cui la nave batte bandiera, il quale collabora con la Commissione per garantire che le prove siano preparate o conservate in una forma tale da facilitare eventuali azioni amministrative o giudiziarie ed effettua le ulteriori indagini necessarie per consentirle di decidere assegnate azioni conseguenziali.

Articolo 6

La Commissione trasmette quanto prima agli Stati di cui le navi ispezionate battono bandiera l'originale dei rapporti d'ispezione inoltrati dagli ispettori comunitari o da un'altra parte contraente e relativi a navi comunitarie rispetto alle quali non è stata rilevata né una presunta infrazione né una discordanza tra le catture registrate e le stime effettuate dagli ispettori sulle catture a bordo.

Articolo 7

La Commissione trasmette quanto prima alle autorità competenti della parte contraente interessata copie dei rapporti d'ispezione compilati da ispettori comunitari, che concernono navi di un'altra parte contraente è riguardano presunte infrazioni oppure discordanze tra le catture registrate e le stime degli ispettori stessi, corredate della relativa documentazione, comprese le seconde fotografie.

Articolo 8

La Commissione invia al segretariato esecutivo della NAFO una copia di tutti i rapporti d'ispezione redatti da ispettori comunitari.

Articolo 9

Entro il 1o febbraio di ogni anno, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione per l'anno civile precedente:

1. l'esito delle azioni avviate nei riguardi di presunte infrazioni commesse dalle sue navi; tali infrazioni devono essere elencate ogni anno, fino a quando non sia adottata una decisione definitiva e devono essere descritte in termini specifici le eventuali sanzioni inflitte;

2. ogni discordanza significativa tra le catture registrate nei giornali di bordo delle sue navi e le stime degli ispettori sulle catture effettive presenti a bordo, precisando le eventuali azioni conseguenziali intraprese. Una discordanza è ritenuta significativa se la stima dell'ispettore diverge almeno del 20 % dalle catture registrate sul giornale di bordo.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 175 del 6. 7. 1988, pag. 1.