REGOLAMENTO (CEE) N. 2831/88 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 1988 che fissa i prezzi da prendere in considerazione per il calcolo del valore dei prodotti agricoli giacenti in ammasso d' intervento e da riportare all' esercizio 1989 -
Gazzetta ufficiale n. L 255 del 15/09/1988 pag. 0012 - 0013
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2831/88 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 1988 che fissa i prezzi da prendere in considerazione per il calcolo del valore dei prodotti agricoli giacenti in ammasso d'intervento e da riportare all'esercizio 1989 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/88 (2), in particolare l'articolo 7, considerando che il regolamento (CEE) n. 3183/87 del Consiglio, del 19 ottobre 1987, che istituisce regole particolari concernenti il finanziamento della politica agraria comune (3), ha introdotto un riassetto del regime degli anticipi; che il regolamento (CEE) n. 3184/83 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3188/87 (5), prevede, per le spese concernenti le operazioni di ammasso pubblico, la dichiarazione delle medesime sulla base dei conti chiusi al 30 settembre; che, conseguentemente, il valore delle scorte a fine esercizio deve essere calcolato soltanto in base alle scorte giacenti al 30 settembre; considerando che i prodotti giacenti all'ammasso sono generalmente valutati a un prezzo di riporto corrispondente al loro prezzo d'acquisto medio; che a tal fine è d'uopo basarsi sui prezzi di acquisto reali pagati dagli organismi d'intervento nel periodo dal 1o ottobre 1987 al 30 settembre 1988, comprese le scorte riportate dal 1987 e iscritte nei conti il 1o ottobre 1987 al loro prezzo di riporto; che i deprezzamenti effettuati durante l'esercizio 1988 debbono essere presi in considerazione; considerando che i prezzi di riporto devono essere fissati dagli organismi di pagamento per i prodotti di intervento immagazzinati sotto la loro responsabilità e per i quali le spese devono essere dichiarate nel conto annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi di riporto da prendere in considerazione per il calcolo del valore dei prodotti agricoli giacenti in ammasso d'intervento e da riportare all'esercizio 1989 vengono accertati dagli organismi di pagamento per i prodotti agricoli che si trovano in ammasso d'intervento pubblico sotto la loro responsabilità al 30 settembre 1988. Entro il 30 novembre 1988 gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi di riporto accertati. Articolo 2 Il prezzo di riporto di un prodotto all'ammasso corrisponde al valore contabile medio al 30 settembre 1988 di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3184/83. Articolo 3 Per quanto riguarda i prezzi da applicare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio (6) in caso di sinistro e per i trasferimenti di prodotti agricoli fra due organismi d'intervento, previsti dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1322/85 (7), (CEE) n. 1341/86 (8) e (CEE) n. 1870/87 (9), la Commissione fissa i prezzi di riporto in ECU in base ai prezzi di riporto accertati a norma dell'articolo 1. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6. (3) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1. (5) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 9. (6) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1. (7) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 44. (8) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 30. (9) GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 31.