Regolamento (CEE) n. 2731/88 della Commissione del 31 agosto 1988 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione stimata e l' adeguamento dell' importo dell' integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci
Gazzetta ufficiale n. L 241 del 01/09/1988 pag. 0116 - 0116
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2731/88 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 1988 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione stimata e l'adeguamento dell'importo dell'integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (2), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 3, considerando che l'articolo 24 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2730/88 (4) ha precisato gli elementi da stabilire in applicazione del sistema dei quantitativi massimi garantiti; che per la campagna di commercializzazione 1988/1989 è opportuno fissare la produzione stimata di piselli, fave, favette e lupini dolci nonché la riduzione dell'integrazione che ne deriva in base ai dati disponibili; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione stimata di piselli, fave, favette e lupini dolci destinati all'integrazione è fissata a 4 200 000 t. Articolo 2 Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la riduzione da applicare all'importo dell'integrazione è fissata a: - 2,66 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette; - 2,83 ECU/100 kg per i lupini dolci raccolti in Spagna; - 2,94 ECU/100 kg per i lupini dolci raccolti in un altro Stato membro. Il prezzo minimo di ogni prodotto è pertanto diminuito di un importo pari all'adeguamento dell'integrazione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16. (3) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1. (4) Vedi pagina 114 della presente Gazzetta ufficiale.