31988R2731

Regolamento (CEE) n. 2731/88 della Commissione del 31 agosto 1988 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione stimata e l' adeguamento dell' importo dell' integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

Gazzetta ufficiale n. L 241 del 01/09/1988 pag. 0116 - 0116


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2731/88 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione stimata e l'adeguamento dell'importo dell'integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (2), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 24 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2730/88 (4) ha precisato gli elementi da stabilire in applicazione del sistema dei quantitativi massimi garantiti; che per la campagna di commercializzazione 1988/1989 è opportuno fissare la produzione stimata di piselli, fave, favette e lupini dolci nonché la riduzione dell'integrazione che ne deriva in base ai dati disponibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione stimata di piselli, fave, favette e lupini dolci destinati all'integrazione è fissata a 4 200 000 t.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la riduzione da applicare all'importo dell'integrazione è fissata a:

- 2,66 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette;

- 2,83 ECU/100 kg per i lupini dolci raccolti in Spagna;

- 2,94 ECU/100 kg per i lupini dolci raccolti in un altro Stato membro.

Il prezzo minimo di ogni prodotto è pertanto diminuito di un importo pari all'adeguamento dell'integrazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

(3) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

(4) Vedi pagina 114 della presente Gazzetta ufficiale.