31988R2658

Regolamento (CEE) n. 2658/88 della Commissione del 25 agosto 1988 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1988/1989 nel settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 27/08/1988 pag. 0018 - 0020


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 1988

che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1988/1989 nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88 (2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 stabilisce che ogni anno venga fissato un prezzo di riferimento per il vino rosso e un prezzo di riferimento per il vino bianco; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati in base ai prezzi d'orientamento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese occasionate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati;

considerando che i tipi di vino da tavola rappresentativi della produzione comunitaria sono i tipi R I e A I definiti all'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87; che i prezzi d'orientamento loro applicabili che figurano nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2254/88 del Consiglio (3) sono stati fissati allo stesso livello della campagna precedente;

considerando che, a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, devono essere fissati i prezzi di riferimento anche per i succhi d'uva (compresi i mosti) di cui ai codici NC 2009 60 e 2204 30 91 per i succhi d'uva (compresi i mosti d'uva) concentrati di cui ai codici NC 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99 per i mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui alla nota complementare 4 a) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, per i vini alcolizzati di cui alla nota complementare 4 b) del capitolo 22 della nomenclatura combinata nonché per i vini liquorosi di cui alla nota complementare 4 c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata,

considerando che inoltre, dovendosi fissare prezzi di riferimento particolari per i prodotti in funzione delle loro particolari caratteristiche o delle loro particolari utilizzazioni, è opportuno fissare prezzi di riferimento per i vini ottenuti dai vitigni Riesling o Sylvaner, nonché per i vini liquorosi destinati all'elaborazione di prodotti diversi da quelli di cui al codice NC 2004; che, infine, devono essere calcolati gli importi forfettari corrispondenti alle spese normali di condizionamento, affinché siano maggiorati degli stessi importi i prezzi di riferimento dei vari prodotti nel caso in cui questi prodotti siano condizionati in recipienti di 2 litri o meno, oppure in recipienti di capacità superiore a 2 litri e non superiore a 20 litri;

considerando che i prezzi di riferimento all'ettolitro dei vini liquorosi devono essere fissati tenuto conto dei prezzi praticati all'interno della Comunità per questi prodotti; che taluni vini liquorosi dei codici NC 2204 21 35, 2204 21 39, 2204 29 35 e 2204 29 39, sono caratterizzati da un contenuto di estratto secco totale superiore ai limiti considerati normali; che, in applicazione delle norme del capitolo 22, nota complementare 3, punto B della nomenclatura combinata, tali vini liquorosi non sono classificati nella categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico, ma nella categoria più elevata, e sono pertanto assoggettati all'osservanza di un prezzo di riferimento superiore a quello fissato per la categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico; che, inoltre, il meccanismo di cui sopra non si applica a taluni vini liquorosi concorrenti classificati nei codici NC 2204 21 e 2204 29; che, visto il volume delle importazioni di tali vini, è opportuno fissare, per questi vini, prezzi di riferimento che garantiscano una eguaglianza di trattamento tra i diversi vini liquorosi;

considerando che l'articolo 53, paragrafo 1, quinto comma del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che il prezzo di riferimento può essere adattato per le parti geografiche non europee della Comunità; che per il momento la situazione del mercato esige tale adattamento soltanto del dipartimento francese d'oltremare della Réunion;

considerando che le spese, ad eccezione delle perdite, determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati e calcolate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 344/79 del Consiglio (4) possono essere valutate forfettariamente; che tali spese e gli altri elementi considerati non hanno subito aumenti dopo l'ultima fissazione;

considerando che, nel fissare i prezzi di riferimento, è opportuno tener conto dei criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 344/79; che, tenuto conto degli obiettivi della politica vitivinicola comunitaria e del contributo che la Comunità intende apportare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, occorre fissare, per la campagna 1988/1989, i prezzi di riferimento agli stessi livelli della campagna precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1988/1989 i prezzi di riferimento sono fissati come segue:

A. Prodotti di cui ai codici NC 2204 21 e 2204 29:

1) vino rosso e rosato:

4,48 ECU/% vol effettivo/hl;

2) vino bianco diverso da quello di cui al punto 3:

4,23 ECU/% vol effettivo/hl;

3) vino bianco presentato all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner:

89,63 ECU/hl;

4) vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4, lettera b) del capitolo 22 della nomenclatura combinata;

2,61 ECU/% vol effettivo/hl;

5) mosto di uve fresche mutizzato con alcole, ai sensi della nota complementare 4, lettera a) del capitolo 22 della nomenclatura combinata:

2,80 ECU/% vol totale/hl;

6) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata dei seguenti codici NC:

a) 2204 21 35, 2204 21 39, 2204 29 35 e 2204 29 39: 69 ECU/hl,

b) ex 2204 21 41, 2204 21 49, ex 2204 29 41 e 2204 29 49:

aa) di 15 % vol che presentano più di 130 grammi e non più di 330 grammi di estratto secco totale/l: 69 ECU/hl;

bb) altri: 75,20 ECU/hl;

c) ex 2204 21 51, 2204 21 59, ex 2204 29 51 e 2204 29 59: 92 ECU/hl;

d) 2204 21 90 e 2204 29 90: 99,30 ECU/hl;

7) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, destinato alla trasformazione in prodotti diversi da quelli del codice NC 2204:

a) 2204 21 35, 2204 21 39, 2204 29 35 e 2204 29 39: 60,60 ECU/hl,

b) ex 2204 21 41, 2204 21 49, ex 2204 29 41 e 2204 29 49: 64,80 ECU/hl;

c) ex 2204 21 51, 2204 21 59, ex 2204 29 51 e 2204 29 59: 78,40 ECU/hl;

d) 2204 21 90 e 2204 29 90: 86,70 ECU/hl.

B. I prezzi di riferimento per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1 e 2, sono maggiorati di 1 ECU/% vol effettivo/hl se il vino è importato nel dipartimento francese d'oltremare della Réunion.

C. Prodotti di cui ai codici NC 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99:

1) succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati pari o inferiore al 30 %, dei codici NC 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99:

a) bianchi: 3,84 ECU/% vol potenziale/hl;

b) altri: 4,07 ECU/% vol potenziale/hl;

2) succhi (compresi i mosti) di uve concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %, di cui ai codici NC 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99:

a) bianchi: 3,84 ECU/% vol potenziale/hl;

b) altri: 4,07 ECU/% vol potenziale/hl.

D. L'importo forfettario per ettolitro da aggiungere per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1, 2, 3 e 6 è fissato a:

- 42,30 ECU/hl se sono condizionati in recipienti di capacità di 2 litri o meno,

- 21,15 ECU/hl se sono condizionati in recipienti di capacità superiore a due litri e non superiore a 20 litri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.

(3) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 40.

(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 67.