31988R2598

Regolamento (CEE) n. 2598/88 della Commissione del 17 agosto 1988 che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione di taluni prodotti nel Regno Unito e in Irlanda

Gazzetta ufficiale n. L 231 del 20/08/1988 pag. 0011 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0099
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0099


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2598/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 1988

che fissa, le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione di taluni prodotti nel Regno Unito e in Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88 (2), in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81,

considerando che l'articolo 46, paragrafo 1, primo comma, secondo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 ha istituito un regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati, prodotti nelle zone viticole C III a) e C III b), a fini di fabbricazione, nel Regno Unito e in Irlanda, di taluni prodotti del codice NC 2206 00, nonché di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità, a fini di fabbricazione di taluni prodotti nella Comunità, a fini di fabbricazione di taluni prodotti commercializzati, nel Regno Unito e in Irlanda, con istruzioni affinché se ne possa ottenere una bevanda che imita il vino;

considerando che i prodotti del codice NC 2206 , di cui all'articolo 46, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 sono attualmente ottenuti utilizzando esclusivamente mosti di uve concentrati; che appare pertanto opportuno, per il momento, istituire solamente un aiuto per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati;

considerando che l'applicazione del regime di aiuti richiede un sistema amministrativo che consenta tanto il controllo dell'origine quanto il controllo della destinazione del prodotto che può beneficiare dell'aiuto;

considerando che, per garantire un funzionamento efficace del regime di aiuti e dei controlli, è necessario prevedere che i trasformatori interessati presentino una dichiarazione scritta comprendente le indicazioni necessarie per l'identificazione del prodotto o per rendere possibile il controllo delle operazioni;

considerando che, affinché il regime di aiuti possa avere una sensibile incidenza quantitativa sull'utilizzazione dei prodotti comunitari, è opportuno fissare un quantitativo minimo per ciascun prodotto che può formare oggetto di una domanda;

considerando che occorre altresì precisare che l'aiuto è accordato solamente per i prodotti che presentino le caratteristiche qualitative minime richieste per l'utilizzazione ai fini previsti dall'articolo 46, paragrafo 1, primo comma, secondo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i necessari controlli, è opportuno, oltre alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86 (4), precisare gli obblighi degli operatori per quanto riguarda la propria contabilità di magazzino;

considerando che è opportuno prevedere che il diritto all'aiuto è acquisito nel momento in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione; che, per tener conto delle perdite tecniche, è necessario ammettere, per il quantitativo effettivamente sottoposto a trasformazione, una tolleranza del 10 % in meno rispetto al quantitativo che figura nella domanda;

considerando che, per motivi tecnici, gli operatori tendono ad effettuare il magazzinaggio molto tempo prima della fabbricazione dei prodotti commercializzati; che, in tali circostanze, è opportuno istituire un regime di anticipi inteso ad accelerare il versamento degli aiuti agli operatori, pur garantendo con una cauzione adeguata le istanze competenti del rischio di pagamento indebito; che è pertanto opportuno precisare le scadenze dei pagamenti anticipati, nonché le modalità di svincolo della garanzia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 46, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87. L'aiuto è concesso:

- agli elaboratori che utilizzano mosti di uve concentrati, ottenuti unicamente da uve raccolte nelle zone viticole C III a) e C III b), per la fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui al codice NC 2206 00, per i quali è ammesso da detti Stati

membri, in virtù dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, l'uso di una denominazione composta contenente il termine « vino », denominati in appresso « elaboratori »,

- ai fabbricanti che utilizzano mosti di uve concentrati ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità, in quanto elemento principale di un complesso d'ingredienti che i fabbricanti stessi mettono in commercio nel Regno Unito e in Irlanda con istruzioni ben visibili destinate ai consumatori, affinché questi possano ottenere una bevanda che imiti il vino, in appresso denominati « fabbricanti ».

Articolo 2

1. L'elaboratore o il fabbricante che intende ottenere l'aiuto di cui all'articolo 1 ne fa domanda scritta all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui ha luogo l'utilizzazione dei mosti di uve concentrati; la domanda dev'essere presentata tra il 1o settembre e il 31 agosto della campagna considerata.

Tale domanda va fatta sette giorni lavorativi prima che vengano iniziate le operazioni di fabbricazione.

Tuttavia, il termine di sette giorni deve essere ridotto previa autorizzazione scritta dell'autorità competente.

2. La domanda di aiuto deve contenere, in particolare, i dati seguenti:

a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'elaboratore o del fabbricante,

b) indicazione della zona viticola da cui proviene il mosto di uva concentrato, quale definita nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87,

c) i seguenti elementi tecnici:

- luogo di magazzinaggio,

- luogo in cui sono eseguite le operazioni di cui all'articolo 1,

- quantità in kg e, se il mosto di uva concentrato di cui all'articolo 1, secondo trattino, è condizionato in recipienti di contenuto non superiore a 5 kg, numero dei recipienti,

- massa volumica,

- prezzi pagati.

Gli Stati membri possono esigere indicazioni supplementari per l'identificazione del mosto di uva concentrato.

3. Alla domanda di aiuto dev'essere allegata una copia del documento o dei documenti d'accompagnamento predisposti dall'autorità competente dello Stato membro interessato per il trasporto del mosto di uva concentrato agli impianti dell'elaboratore o del fabbricante. Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà prevista all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1153/75.

La zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate dev'essere indicata nella colonna 15 del documento.

Articolo 3

1. La domanda di aiuto deve vertere al minimo su quantitativi di 50 kg di mosti di uve concentrati.

2. Il mosto di uva concentrato per il quale è chiesto l'aiuto deve essere di qualità sana, leale, mercantile e idonea all'utilizzazione per gli scopi definiti all'articolo 1.

Articolo 4

L'elaboratore o il fabbricante è tenuto a utilizzare, per gli scopi definiti all'articolo 1, l'intero quantitativo di mosti di uva concentrati per il quale ha chiesto un aiuto. È ammessa una tolleranza del 10 % in meno rispetto alla quantità di mosti di uva concentrati indicata nella domanda.

Articolo 5

Conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75, l'elaboratore o il fabbricante deve tenere una contabilità di magazzino, nella quale deve registrare, in particolare:

- giorno per giorno, le partite di mosto di uve concentrato acquistate ed entrate nei suoi impianti, indicando i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), nonché, se del caso, il nome e l'indirizzo del venditore (o dei venditori);

- giorno per giorno, i quantitativi di mosti di uve concentrati utilizzati per gli scopi definiti all'articolo 1;

- giorno per giorno, le partite di prodotto finito contemplate all'articolo 1, ottenute e uscite dai suoi impianti, specificando il nome e l'indirizzo del destinatario (o dei destinatari).

Articolo 6

Entro il termine di un mese, l'elaboratore o il fabbricante comunica per iscritto all'autorità competente la data alla quale tutto il mosto di uve concentrato oggetto di domanda di aiuto è stato utilizzato per gli scopi definiti all'articolo 1, tenendo conto della tolleranza precisata all'articolo 5.

Articolo 7

1. Il diritto all'aiuto è acquisito a partire dal momento in cui il mosto di uve concentrato è stato utilizzato per gli scopi definiti all'articolo 1.

2. L'importo dell'aiuto è quello applicabile per la campagna durante la quale ne è stata fatta domanda.

Articolo 8

1. L'autorità competente versa l'importo dell'aiuto, calcolato per il quantitativo di mosti di uve concentrato effettivamente utilizzato, tre mesi al massimo dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 6.

2. L'elaboratore ed il fabbricante di cui all'articolo 1 possono chiedere il versamento, a titolo di anticipo, di un importo pari all'aiuto a condizione che abbiano costituito una cauzione pari al 110 % del predetto importo, a nome dell'autorità competente. 3. L'anticipo di cui al paragrafo 2 è versato entro i tre mesi successivi alla costituzione della cauzione, sempre che venga fornita la prova dell'avvenuto pagamento del mosto di uve concentrato.

4. Dopo che l'autorità competente ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 6 e, tenuto conto dell'importo dell'aiuto da versare, la cauzione prevista dal paragrafo 2 è svincolata in tutto o in parte.

Articolo 9

1. Salvo causa di forza maggiore, se l'elaboratore o il fabbricante non adempie gli obblighi di cui all'articolo 5, l'aiuto non viene versato.

2. Salvo causa di forza maggiore, se l'elaboratore o il fabbricante - a prescindere dagli obblighi di cui all'articolo 4 - non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'aiuto viene ridotto di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza.

3. Nei casi di forza maggiore, l'autorità competente stabilisce le misure che giudica necessarie in considerasione della circostanza addota.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 2, indicando se ed in quale misura, sia stato dato seguito alle domande tendenti a far valere una causa di forza maggiore.

Articolo 10

1. Gli Stati interessati adottano i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più particolarmente, opportune misure di controllo che consentano di accertare l'identità del mosto di uve concentrato oggetto di domanda di aiuto e d'impedire che lo stesso venga stornato dalla sua destinazione.

2. A tale scopo, l'organismo d'intervento esegue, fra l'altro, le operazioni seguenti:

- controllo mediante sondaggio presso gli impianti dell'elaboratore o del fabbricante;

- verifica della contabilità di magazzino di ogni elaboratore o fabbricante, ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 11

Prima del 20 di ogni mese gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, per il mese precedente, distinguendoli secondo le utilizzazioni di cui all'articolo 1:

a) i quantitativi di mosti di uve concentrati per i quali è stato chiesto un aiuto, ripartiti in base alla zona viticola da cui provengono;

b) i quantitativi di mosti di uve concentrati per i quali è stato concesso un aiuto, ripartiti in base alla zona viticola da cui provengono;

c) i prezzi pagati per il mosto di uve concentrato dagli elaboratori e dai fabbricanti.

Articolo 12

Gli Stati membri interessati designano un'autorità competente, incaricata dell'applicazione del presente regolamento, comunicandone immediatamente alla Commissione la denominazione e l'indirizzo.

Articolo 13

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al Portogallo.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore, il 1o settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.

(3) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

(4) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8.