31988R2511

Regolamento (CEE) n. 2511/88 della Commissione dell'8 agosto 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1686/72 relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 11/08/1988 pag. 0010 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0079
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0079


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2511/88 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1686/72 relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3997/87 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando che le norme generali per la concessione e il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi sono state fissate con il regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3795/85 (4); che il regolamento (CEE) n. 1686/72 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1382/74 (6), ha stabilito talune modalità per quanto riguarda l'aiuto;

considerando che possono beneficiare dell'aiuto unicamente le sementi destinate alla semina; che, ove si tratti di sementi che potrebbero ricevere altre destinazioni e qualora una parte della produzione rischi di fruire indebitamente dell'aiuto, è opportuno che il beneficiario fornisca la prova dell'utilizzazione effettiva delle sementi per le quali ha richiesto l'aiuto; che, tenuto conto del frazionamento che caratterizza la commercializzazione delle sementi, potrebbe essere difficile fornire la prova per tutte le sementi commercializzate, è opportuno pertanto attenuare le esigenze relative alla prova stessa;

considerando che, nelle ultime tre campagne, la produzione comunitaria di sementi di riso è fortemente aumentata; che ciò comporta il rischio che una parte della produzione venga destinata ad usi diversi dalla semina; che si devono pertanto predisporre misure di controllo circa la destinazione effettiva del prodotto; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1686/72;

considerando che il comitato di gestione per le sementi non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1686/72 è aggiunto il comma seguente:

« Nel caso delle sementi di riso, l'aiuto viene versato soltanto dopo che il beneficiario abbia fornito allo Stato membro interessato la prova che le sementi in questione sono state effettivamente commercializzate come sementi da semina. Tale condizione si considera soddisfatta se il beneficiario dimostra che è stato commercializzato per la semina almeno il 95 % delle sementi per le quali è richiesto l'aiuto.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per accertare la destinazione delle sementi che hanno fruito dell'aiuto. Gli Stati membri effettuano, all'occorrenza, controlli presso i selezionatori o le aziende sementiere e presso gli utenti ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 37.

(3) GU n. L 177 del 4. 8. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 21.

(5) GU n. L 177 del 4. 8. 1972, pag. 26.

(6) GU n. L 148 del 5. 6. 1974, pag. 9.