31988R2507

Regolamento (CEE) n. 2507/88 del Consiglio del 4 agosto 1988 relativo all'attuazione di programmi di stoccaggio e di sistemi di allarme rapido

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 11/08/1988 pag. 0001 - 0003


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2507/88 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 1988

relativo all'attuazione di programmi di stoccaggio e di sistemi di allarme rapido

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista il trattato che instituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Comunità deve adoperarsi per indurre i paesi in via di sviluppo a rafforzare tale sicurezza nel settore alimentare;

considerando che è possibile rafforzare tale sicurezza alimentare mediante programmi di stoccaggio e sistemi di allarme rapido;

considerando che la Comunità deve contribuire agli sforzi compiuti in questo campo fornendo un sostegno finanziario;

considerando che è opportuno definire le misure da prendere per l'attuazione di tali interventi;

considerando che è opportuno prevedere una procedura di decisione a tale scopo;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità può partecipare all'attuazione di sistemi di allarme rapido per quanto riguarda la situazione alimentare nei paesi in via di sviluppo. Essa può anche partecipare all'attuazione di programmi di stoccaggio in questi paesi al fine di appoggiare operazioni di aiuto alimentare conformemente ai regolamenti concernenti sia la politica e la gestione dell'aiuto alimentare della Comunità, sia le azioni sostitutive, od operazioni analoghe intraprese dagli Stati membri, da organismi internazionali e da organizzazioni non governative.

È necessario assicurare che le azioni siano integrate agli altri strumenti di aiuto della Comunità, compresi l'impiego dei fondi di contropartita risultanti dalla vendita di aiuto alimentare, e che siano conformi alla politica di sviluppo perseguita dalla Comunità.

Tali azioni sono intese a rafforzare la sicurezza alimentare dei paesi beneficiari. Esse devono contribuire a migliorere il tenore di vita degli strati più poveri della popolazione di questi paesi e devono essere conformi, nella misura del possibile, agli obiettivi di sviluppo da loro stabiliti e soprattutto alla loro politica alimentare.

La partecipazione della Comunità a tali azioni, che dovrebbero in genere avere proporzioni limitate, consiste in un aiuto finanziario e tecnico, secondo i criteri e le procedure di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Il sostegno della Comunità ai programmi di stoccaggio e ai sistemi di allarme rapido può essere accordato, in base ad una domanda, per azioni a favore dei paesi in via di sviluppo che possono essere ammessi a beneficiare di un aiuto alimentare della Comunità e dei suoi Stati membri, ad organismi internazionali e ad organizzazioni non governative; queste ultime devono tuttavia soddisfare i seguenti requisti:

a) possedere uno statuto appropriato ad una organizzazione di questo tipo;

b) avere sede in uno Stato membro della Comunità o, in via eccezionale, in un paese terzo;

c) dimostrare la loro capacità di attuare con efficacia azioni quali quelle contemplate nel presente regolamento.

Articolo 3

L'aiuto della Comunità può contribuire al finanziamento, per un periodo limitato, delle misure seguenti:

- sistemi di allarme rapido e raccolta di dati relativi all'andamento dei raccolti e delle scorte, per meglio conoscere la situazione alimentare nei paesi interessati,

- azioni di proporzioni limitate volte a migliorare i sistemi di stoccaggio in particolare a livello di contadini o di villaggio o su scala locale, al fine di assicu

rare una riduzione delle perdite o per assicurare capacità di stoccaggio sufficienti in caso di urgenza,

- studi preparatori e azioni di formazione legate alle attività summenzionate.

Articolo 4

L'aiuto è concesso della Comunità in modo unilaterale od in forma di cofinanziamento con Stati membri o altri donatori. Nella misura del possibile dovrebbe essere mantenuto il carattere comunitario dell'aiuto.

Articolo 5

L'aiuto della Comunità è concesso in forma di aiuti non rimborsabili.

Articolo 6

L'aiuto può coprire le spese esterne e quelle locali necessarie all'attuazione delle azioni.

Le imposte, i dazi e le altre tasse sono esclusi dal finanziamento comunitario.

Articolo 7

La partecipazione a gare, appalti e contratti, è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo beneficiari di un aiuto comunitario, in particolare nel caso di cofinanziamento, o al fine di ridurre il costo delle azioni risultante dalla distanza, dalle difficoltà di trasporto o dai termini di consegna.

Articolo 8

1. Le decisioni relative alla concessione di un aiuto ad un programma di stoccaggio o ad un sistema di allarme rapido sono adottate dalla Commissione.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

4. Il Comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione delle azioni sottopostegli dal presidente, di sua iniziativa o su domanda di un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 9

Per quanto riguarda i contributi a programmi di stoccaggio destinati a casi urgenti risultanti da calamità naturali o da circostanze comparabili a calamità naturali o i contributi a programmi di stoccaggio o a sistemi di allarme rapido di importo pari o inferiore a 400 000 ECU, le decisioni relative alla concessione dell'aiuto sono adottate della Commissione che ne informa immediatamente gli Stati membri.

Articolo 10

1. Le decisioni che fissano le condizioni di attuazione dei programmi di stoccaggio o dei sistemi di allarme rapido sono adottate dalla Commissione.

2. L'aiuto è accordato ai beneficiari soltanto se essi s'impegnano a rispettare le condizioni di attuazione che vengono loro comunicate dalla Commissione.

Articolo 11

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati senza indugio delle decisioni adottate conformemente agli articoli 8 e 9.

2. La Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'andamento delle varie azioni per gli esercizi rispettivi.

3. La Commissione procede regolarmente a valutazioni di azioni significative per stabilire se gli obiettivi definiti in fase di preparazione di tali azioni sono stati raggiunti e per fornire orientamenti volti ad aumentare l'efficacia delle azioni future. Tali relazioni valutative sono comunicate al Comitato di cui all'articolo 8.

Articolo 12

1. La Commissione adotta tutte le disposizioni necessarie alla buona esecuzione delle azioni previste a titolo del presente regolamento.

2. A tal fine, gli Stati membri assistono la Commissione e le forniscono in particolare tutte le informazioni necessarie.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 30 giugno 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

(1) GU n. C 91 dell'8. 4. 1988, pag. 8.

(2) Parere reso l'8 luglio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).