31988R2500

Regolamento (CEE) n. 2500/88 della Commissione del 9 agosto 1988 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 10/08/1988 pag. 0008 - 0008


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2500/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1988

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (2), prevede dei contingenti di sogliola per il 1988;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIIf e g da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1988; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 22 luglio 1988; che è quindi necessario di riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIIf e g eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1988.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VIIf e g eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 22 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1988.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.