31988R2387

Regolamento (CEE) n. 2387/88 della Commissione del 29 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2096/88 recante sospensione temporanea della vendita di burro d' ammasso pubblico in virtù del regolamento (CEE) n. 2315/76

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 30/07/1988 pag. 0070 - 0070


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2387/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2096/88 recante sospensione temporanea della vendita di burro d'ammasso pubblico in virtù del regolamento (CEE) n. 2315/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione, del 24 settembre 1976, relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 442/88 (4), è stata sospesa dal regolamento (CEE) n. 2096/88 della Commissione (5); che gli articoli 3 bis e 4 bis del regolamento (CEE) n. 2315/76 prevedono la vendita di burro di ammasso pubblico a determinate condizioni per forniture a titolo di aiuto alimentare a favore di enti e collettività senza fini di lucro; che i motivi per i quali il regolamento (CEE) n. 2315/76 è stato sospeso dal regolamento (CEE) n. 2096/88 non hanno nulla a che vedere con operazioni di questo tipo; che è pertanto opportuno consentire l'applicazione dei succitati articoli 3 bis e 4 bis; che per evitare perturbazioni del mercato è opportuno aumentare l'importo della cauzione prevista dall'articolo 4 bis;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2096/88 è inserito il seguente comma:

« Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 2315/76 resta di applicazione in ordine alle operazioni previste dagli articoli 3 bis e 4 bis. L'importo della cauzione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2 è pari alla riduzione di prezzo prevista dal paragrafo 1 dello stesso articolo, maggiorata di 30 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

(3) GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.

(4) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 25.

(5) GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 18.