31988R2322

REGOLAMENTO (CEE) N. 2322/88 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3847/87 della Commissione che fissa l' elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 metri, autorizzati ad usare, in determinate zone costiere della Comunità, reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi gli 8 metri -

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 27/07/1988 pag. 0036 - 0037


REGOLAMENTO (CEE) N. 2322/88 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3847/87 della Commissione che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 metri, autorizzati ad usare, in determinate zone costiere della Comunità, reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi gli 8 metri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2024/88 (2), in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3847/87 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1355/88 (4), ha fissato l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare, in determinate zone costiere della Comunità, reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi gli 8 m;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4, del suddetto regolamento prevede che, se necessario, l'elenco verrà completato;

considerando che, in seguito ad una richiesta introdotta dalle autorità dei Paesi Bassi il 9 giugno 1988, è stato incluso nell'elenco un peschereccio entrato in servizio prima del 1g gennaio 1987 e che non era iscritto nello stesso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Il peschereccio elencato nell'allegato del presente regolamento è da aggiungere all'allegato del regolamento (CEE) n. 3847/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (5) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

(6) GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 1.

(7) GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 1.

(8) GU n. L 125 del 19. 5. 1988, pag. 20.

ANEXO - BILAG - ANHANG - PARARTIMA - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO

Letras y cifras exteriores de identificación Nombre del barco Indicativo de llamada de radio Puerto de registro Potencia del motor (kW) Havnekendings- bogstaver og -nummer Fartoejets navn Radio- kaldesignal Registreringshavn Maskin- effekt (kW) AEussere Identifizierungs- kennbuchstaben und -nummer Name des Schiffes Rufzeichen Registrierhafen Motorstaerke (kW) Exoterika stoicheia kai arithmoi anagnorisis iOnoma skafoys Arithmos klisis asyrmatoy Limenas niologisis Ischys kinitiros (kW) External identification letters + numbers Name of vessel Radio call sign Port of registry Engine power (kW) Numéro d'immatriculation lettres + chiffres Nom du bateau Indicatif d'appel radio Port d'attache Puissance motrice (kW) Identificazione esterna lettere + numeri Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers Naam van het vaartuig Roepletters Haven van registratie Motor- vermogen (kW) Identificaçao externa letras + números Nome do navio Indicativo de chamada Porto de registo Potência motriz (kW) 1 2 3 4 5 PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / KATO CHORES / NETHERLANDS / PAYS-BAS / PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS SL 22 Nella Goedereede-Stellendam 124