31988R2250

Regolamento (CEE) n. 2250/88 del Consiglio del 19 luglio Regolamento (CEE) n. 2256/88 del Consiglio del 19 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello al regime di aiuti per i foraggi essicati zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 26/07/1988 pag. 0028 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0050
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0050


REGOLAMENTO (CEE) N. 2250/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che ai sensi del protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla convenzione di Lomé(4), e ai sensi dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna(5), la Comunità si è impegnata ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti un determinato quantitativo di zucchero di canna greggio o bianco originario di alcuni paesi ACP e dell'India, che essi si impegnano a fornirle ; che le suddette disposizioni prevedono che il rispetto di questi impegni sia garantito nel quadro della gestione corrente dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, prevista dal regolamento (CEE) n. 1785/81(6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88(7) ; che le stesse disposizioni sanciscono per questi zuccheri la fissazione annua, dopo negoziato, di prezzi garantiti a cui la Comunità si impegna ad acquistare gli zuccheri entro i limiti dei quantitativi convenuti, qualora non possano essere commercializzati sul suo mercato interno a un prezzo equivalente o superiore ai prezzi garantiti ;

considerando che dalla campagna di commercializzazione 1985/1986 il livello del prezzo garantito fissato per lo zucchero greggio preferenziale non consente all'industria di raffinazione di questo zucchero nella Comunità di rispettare il prezzo nei confronti dei fornitori in questione senza subire un'incidenza eccessiva sui propri margini ; che, successivamente e in base a misure provvisorie e rinnovate, tale incidenza ha dato luogo a compensazione da parte della Comunità ; che è opportuno prevedere una misura più appropriata con effetti analoghi sotto forma di aiuto comunitario di adattamento alla raffinazione di zucchero greggio preferenziale nella Comunità ;

considerando che, al fine di mantenere nella fase di accesso alla raffinazione un equilibrio nelle condizioni di prezzo fra lo zucchero di canna greggio preferenziale e lo zucchero di canna greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare, è stato concesso a quest'ultimo un aiuto comunitario complementare identico a quello concesso allo zucchero preferenziale greggio e allo zucchero greggio di barbabietole raccolte nella Comunità, quando è stato trasformato in zucchero bianco nelle raffinerie comunitarie ; che è quindi opportuno recepire tali misure nel presente regolamento ;

considerando che, per mantenere eventualmente gli equilibri in questione qualora siano modificati i contributi di magazzinaggio e/o i prezzi, è opportuno prevedere la possibilità di una modifica di questi aiuti di adattamento per gli zuccheri in questione ;

considerando che l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81 fissa per le regioni europee della Comunità la data del 1° febbraio di ciascuna campagna di commercializzazione quale data limite per le decisioni di riporto di produzione delle imprese produttrici di zucchero ; che la produzione di talune imprese produttrici di zucchero di barbabietola in Spagna termina in generale solo molto tempo dopo tale data e che la produzione di zucchero di canna ha luogo praticamente solo a fine campagna di commercializzazione ; che pertanto in questo caso, soprattutto per evitare discriminazioni, occorre prevedere date limite appropriate per le decisioni di riporto ; che tali date devono essere applicabili alla campagna di commercializzazione 1987/1988 per evitare che i quantitativi di zucchero in oggetto che non possono essere riportati siano esportati nei paesi terzi senza restituzioni dalle imprese spagnole interessate ;

considerando che in funzione, da un lato, della situazione particolare del mercato dello zucchero bianco nel Regno Unito e di quella dell'industria di raffinazione dello zucchero greggio caratterizzata da una totale dipendenza dalle consegne di zucchero greggio preferenziale e, dall'altro, degli impegni precitati della Comunità, strettamente connessi alla vitalità dell'industria di raffinazione nel Regno Unito, la quale deve rispettare i prezzi garantiti fissati dalla Comunità occorre prevedere che il Regno Unito possa concedere un aiuto nazionale forfettario di adattamento alla propria industria di raffinazione dello zucchero greggio preferenziale nella misura ritenuta necessaria e che la Comunità si assuma l'onere di una parte dell'aiuto concesso, corrispondente agli obblighi che essa impone a detta industria ;

considerando l'opportunità che questo insieme di misure sia limitato nel tempo, e cioé fino al termine del periodo d'applicazione del regime delle quote di produzione, per poter valutare a termine i loro effetti, e che esso sia applicabile dalla campagna di commercializzazione 1987/1988, a decorrere dalla quale sono stati riconosciuti i problemi del margine di raffinazione dello zucchero greggio preferenziale ;

considerando che la produzione di canna da zucchero e quella di zucchero greggio di canna nei dipartimenti francesi d'oltremare incontrano sempre difficoltà inerenti alle condizioni di cultura, di ambiente e di sfruttamento di questo settore ; che questi settori rappresentano degli elementi essenziali per l'economia dei dipartimenti francesi d'oltremare ; che, d'altro lato, l'Italia continua la la ristrutturazione del settore della barbabietola da zucchero e della produzione di zucchero attraverso piani di ristrutturazione nell'ambito degli articoli 92, 93 e 94 del trattato ; che in queste condizioni occorre autorizzare gli Stati membri interessati a continuare, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, a concedere aiuti nazionali secondo il regime in vigore a partire dalla campagna di commercializzazione 1986/1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue :

1)All'articolo 9 è inserito il paragrafo seguente :

" 4 ter. Durante le campagne di commercializzazione 1987/1988-1990/1991, viene concesso a titolo di misura d'intervento un aiuto d'adattamento per l'industria comunitaria di raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale.

La concessione dell'aiuto di cui al primo comma è possibile solo nei limiti dei quantitativi convenuti dalle disposizioni di cui all'articolo 33, i quali sono stati raffinati in zucchero bianco nelle raffinerie di cui al paragrafo 4, terzo comma. Per questa produzione di zucchero bianco, l'importo dell'aiuto è fissato a 0,08 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

Durante la campagna di cui al primo comma, un aiuto complementare di 0,08 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco è concesso alla raffinazione nelle raffinerie di cui al paragrafo 4, terzo comma di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare, per ristabilire l'equilibrio delle condizioni di prezzo fra questo zucchero e lo zucchero preferenziale. Quest'aiuto viene concesso anche allo zucchero greggio di barbabietola raccolto nella Comunità, qualora sia applicato il paragrafo 4, secondo comma.

L'aiuto d'adattamento e l'aiuto complementare possono essere modificati, per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto dell'importo del contributo di magazzinaggio fissato per la medesima e/o per tener conto di una modifica del margine di raffinazione conseguente ai prezzi fissati per la campagna di commercializzazione in questione. " 2)All'articolo 9, paragrafo 6 è aggiunto il seguente trattino dopo il sesto trattino :

" - le modifiche di cui al paragrafo 4 ter, quarto comma ".

3)All'articolo 27 paragrafo 2 è inserito il comma seguente dopo il primo comma :

" Per quanto concerne le imprese stabilite in Spagna la data del 1o febbraio di cui al primo comma, primo trattino è sostituita con :

-il 15 aprile, quando si tratta della produzione di zucchero di barbabietola,

-il 20 giugno, quando si tratta della produzione di zucchero di canna. ".

4)All'articolo 46, paragrafi 1, 2 e 5 i termini " campagna di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 " sono sostituiti da " campagna di commercializzazione 1988/1989 " 5)All'articolo 46 è aggiunto il paragrafo seguente :

" 6. Nelle campagne di commercializzazione 1987/1988-1990/1991, il Regno Unito è autorizzato a concedere, nella misura che esso ritenga necessaria, un aiuto d'adattamento alla raffinazione di zucchero greggio di canna preferenziale.

La concessione dell'aiuto di cui al primo comma è possibile solo entro i limiti dei quantitativi convenuti nelle disposizioni di cui all'articolo 33, i quali sono raffinati in zucchero bianco nel Regno Unito. Per questa produzione di zucchero bianco l'importo massimo dell'aiuto è fissato a 0,50 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

A titolo di misura d'intervento, il 25 % dell'aiuto concesso per ogni campagna di commercializzazione viene rimborsato dalla Comunità al Regno Unito. " Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988.

Esso è applicabile tranne il punto 4 a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1987/1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 16.

(2)GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

(3)GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.

(4)GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 164.

(5)GU n. L 190 del 23. 7. 1975, pag. 35 (6)GU n. L 177 del 1. 7. 1981, pag. 4.

(7)GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2256/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essicati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essicati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3996/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che il testo del regolamento (CEE) n.

1417/78 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1173/87 (5), deve essere adeguato alle ultime modifiche del regolamento (CEE) n. 1117/78 e che, a tal fine, occorre rettificare tutti i riferimenti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78, depennando il termine "complementare" nell'espressione "aiuto complementare" e sopprimendo i riferimenti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, i termini "di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino" sono sostituiti dai termini "di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino";

2) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 5 L'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è concesso, a richiesta dell'interessato, per i foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione e rispondenti ai requisiti seguenti:

a) il tenore massimo di umidità deve essere compreso tra l'11 e il 14 % e può essere differenziato secondo il modo di presentazione del prodotto;

b) il tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia secca non deve essere inferiore:

- al 14 % per i prodotti di cui all'articolo 1, let- tera b) e lettera c), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78;

- al 45 % per i prodotti di cui all'articolo 1, let- tera c), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Tuttavia, in particolare per quanto concerne il tenore di cellulosa e di carotene, possono essere adottati requisiti supplementari, secondo la procedura prevista all'arti- colo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.";

3) all'articolo 6 i termini "Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono concessi soltanto alle imprese di trasformazione che:" sono sostituiti dai termini: "L'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è concesso soltanto alle imprese di trasformazione che:";

4) all'articolo 7, paragrafo 2 i termini "l'importo degli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, ottenuti dall'impresa" sono sostituiti dai termini: "l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, ottenuto dall'impresa";

5) l'articolo 8, ultimo comma è soppresso;

6) agli articoli 9, 10 e 11, il termine "complementare" è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 35. (3) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 32. (4) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1. (5) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 13.