31988R2246

REGOLAMENTO (CEE) N. 2246/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 989/84 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli -

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 26/07/1988 pag. 0020 - 0020


REGOLAMENTO (CEE) N. 2246/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 989/84 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2242/88(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione(3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/84(4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2244/88(5), ha istituito un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare per i prodotti trasformati a base di pomodori ;

considerando che occorre tener conto dell'andamento del mercato dei prodotti trasformati a base di pomodori rilevato a partire dal 1984 e adeguare la ripartizione dei quantitativi globali in funzione della quota rispettiva di ciascuna delle categorie di prodotto finito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 989/84 è sostituito dal testo seguente :

" 1. Per ciascuna campagna è fissato un limite di garanzia pari ad un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodori corrispondente a 4 700 000 tonnellate di pomodori freschi.

Questo volume è ripartito nel modo seguente :

-2 905 694 tonnellate per la fabbricazione di concentrati di pomodoro ;

-1 268 628 tonnellate per la fabbricazione di pomodori pelati interi ;

-525 678 tonnellate per la fabbricazione di altri prodotti trasformati a base di pomodori. ".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2)Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 66.

(4)GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.

(5)Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.