31988R2239

REGOLAMENTO (CEE) N. 2239/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che fissa taluni prezzi e altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1988/1989 -

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 26/07/1988 pag. 0002 - 0008


REGOLAMENTO (CEE) N. 2239/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che fissa taluni prezzi e altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1988/1989

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/86(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(5),

visto il parere del Parlamento europeo(6),

visto il parere del Comitato economico e sociale(7),

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di tale regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base ed un prezzo di acquisto ; che le campagne di commercializzazione di tali prodotti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento, hanno la seguente durata :

-per i cavolfiori : dal 1o maggio al 30 aprile,

-per i pomodori : dal 1o gennaio al 31 dicembre,

-per le pesche e le nettarine (comprese le pesche noci) : dal 1o maggio al 31 ottobre,

-per i limoni : dal 1o giugno al 31 maggio,

-per le pere : dal 1o giugno al 31 maggio,

-per le uve da tavola : dal 1o maggio al 30 aprile,

-per le mele : dal 1o luglio al 30 giugno,

-per i mandarini (compresi i mandarini satsuma e le clementine) : dal 1o ottobre al 15 maggio,

-per le arance : dal 1o ottobre al 15 luglio,

-per le melanzane : dal 1o gennaio al 31 dicembre,

-per le albicocche : dal 1o maggio al 31 agosto ;

considerando che tuttavia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto non devono essere fissati per i periodi di scarsa commercializzazione di inizio e di fine campagna ;

considerando che nel fissare i prezzi di base e i prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli occorre tener conto degli obiettivi della della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che i prezzi di base devono essere fissati in base all'andamento della media dei corsi rilevati negli ultimi tre anni sui mercati di produzione più rappresentativi della Comunità per un prodotto definito nelle caratteristiche commerciali, quali varietà o tipo, categoria di qualità, calibro e condizionamento ; che i prezzi d'acquisto devono essere fissati in funzione del prezzo di base, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ;

considerando che il Regno di Spagna, nella prima fase, e la Repubblica portoghese, nella prima tappa, sono autorizzati a mantenere, per i prodotti del settore degli ortofrutticoli, la regolamentazione vigente sotto il regime nazionale precedente per l'organizzazione del proprio mercato interno agricolo, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli da 133 a 135 e da 262 a 265 dell'atto di adesione ; che, pertanto, i prezzi e gli importi fissati nel presente regolamento sono validi soltante nella Comunità a dieci ;

considerando che l'importo della compensazione per le arance e i mandarini deve essere fissato conformemente ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2511/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1988/1989, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, i periodi ai quali essi si applicano e le qualità tipo alle quali si riferiscono sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Per la campagna 1988/1989, l'importo della compensazione finanziaria per le arance e i mandarini è fissato nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2)Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.

(4)GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.

(5)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 52.

(6)GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

(7)GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.