REGOLAMENTO (CEE) N. 2237/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che stabilisce, per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989, la riserva comunitaria per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari -
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 26/07/1988 pag. 0039 - 0039
REGOLAMENTO (CEE) N. 2237/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che stabilisce, per il periodo dal 1g aprile 1988 al 31 marzo 1989, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6, vista la proposta della Commissione (3), considerando che l'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 preve che sia costituita una riserva comunitaria per completare, all'inizio di ciascun periodo di dodici mesi, i quantitativi garantiti dagli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crei difficoltà particolari; che occorre fissare, per il quinto periodo di dodici mesi, il quantitativo di 443 000 tonnellate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissata, per il periodo dal 1g aprile 1988 al 31 marzo 1989, a 443 000 tonnellate. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1g luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988. Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (5) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27. (6) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 46.