Regolamento (CEE) n. 2206/88 della Commissione del 22 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all' ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 23/07/1988 pag. 0060 - 0060
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2206/88 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2097/88 (4), il burro posto in vendita dev'essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; che la stessa procedura dev'essere rispettata per la vendita di burro nell'ambito del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 949/88 (6); che in considerazione del livello delle giacenze di burro è opportuno modificare le date figuranti nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione (7) che fissa la data entro la quale dev'essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 1 Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 dev'essere stato immagazzinato anteriormente al 1o gennaio 1987 o al 1o giugno 1987 e il 31 luglio 1987, limitatamente al burro con un tenore di materia grassa pari o superiore all'82 % e anteriormente al 1o marzo 1987, limitatamente al burro con un tenore di materia grassa inferiore all'82 %. Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 dev'essere stato immagazzinato anteriormente al 1o gennaio 1987 oppure nel periodo compreso tra il 1o giugno 1987 e il 31 luglio 1987 limitatamente al burro con un tenore di materia grassa pari o superiore all'82 % e anteriormente al 1o marzo 1987, limitatamente al burro con un tenore di materia grassa inferiore all'82 % ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27. (3) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9. (4) GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 19. (5) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31. (6) GU n. L 92 del 9. 4. 1988, pag. 43. (7) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.