31988R2180

Regolamento (CEE) n. 2180/88 del Consiglio del 18 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 22/07/1988 pag. 0011 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0005


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2180/88 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i vantaggi dell'incorporazione dei semi di girasole nei mangimi per animali si fanno sempre più manifesti; che è altamente auspicabile intensificare l'impiego di questi semi; che è opportuno estendere ai semi di girasole il regime dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE; che è quindi necessario modificare il regime previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1594/83 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1099/88 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1594/83 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) per i semi di colza, di ravizzone e di girasole trasformati nella Comunità per l'incorporazione negli alimenti per animali. »;

2) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

« Gli Stati membri controllano, nell'oleificio, la trasformazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole oppure, nell'impresa di produzione di alimenti per animali, l'incorporazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, per accertarsi che beneficino dell'integrazione solo i semi per cui è prevista l'integrazione. ».

3) il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« L'importo dell'integrazione è quello in vigore il giorno in cui lo Stato membro interessato identifica i semi nell'oleificio in cui sono trasformati oppure nell'impresa di produzione di alimenti per animali in cui sono incorporati negli alimenti. »;

4) il testo dell'articolo 10, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il diritto all'integrazione sorge:

a) per i semi trasformati per la produzione di olio, al momento della trasformazione;

b) per i semi incorporati negli alimenti per animali, al momento dell'incorporazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.

(3) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.

(4) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 11.