Regolamento (CEE) n. 2180/88 del Consiglio del 18 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi
Gazzetta ufficiale n. L 191 del 22/07/1988 pag. 0011 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0005
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2180/88 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando che i vantaggi dell'incorporazione dei semi di girasole nei mangimi per animali si fanno sempre più manifesti; che è altamente auspicabile intensificare l'impiego di questi semi; che è opportuno estendere ai semi di girasole il regime dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE; che è quindi necessario modificare il regime previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1594/83 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1099/88 (4), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1594/83 è modificato come segue: 1) il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente: « b) per i semi di colza, di ravizzone e di girasole trasformati nella Comunità per l'incorporazione negli alimenti per animali. »; 2) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente: « Gli Stati membri controllano, nell'oleificio, la trasformazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole oppure, nell'impresa di produzione di alimenti per animali, l'incorporazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, per accertarsi che beneficino dell'integrazione solo i semi per cui è prevista l'integrazione. ». 3) il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente: « L'importo dell'integrazione è quello in vigore il giorno in cui lo Stato membro interessato identifica i semi nell'oleificio in cui sono trasformati oppure nell'impresa di produzione di alimenti per animali in cui sono incorporati negli alimenti. »; 4) il testo dell'articolo 10, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Il diritto all'integrazione sorge: a) per i semi trasformati per la produzione di olio, al momento della trasformazione; b) per i semi incorporati negli alimenti per animali, al momento dell'incorporazione. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1988. Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10. (3) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44. (4) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 11.