Regolamento (CEE) n. 2137/88 della Commissione del 18 luglio 1988 che stabilisce misure per l' approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1988/1989, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 19/07/1988 pag. 0028 - 0030
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/88 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1988 che stabilisce misure per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1988/1989, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, e l'articolo 39, secondo comma, visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 12, considerando che l'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, nella misura necessaria per l'approvvigionamento delle raffinerie, può essere disposto che lo zucchero greggio ricavato da barbabietole raccolte nella Comunità fruisca delle stesse misure adottate per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare; che dal bilancio preventivo di approvvigionamento in zucchero greggio di tutte le raffinerie comunitarie risulta che esistono disponibilità di tale zucchero per le raffinerie portoghesi nella campagna 1988/1989; considerando che con il regolamento (CEE) n. 000/88 della Commissione (5), sono state adottate, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, misure per lo smercio dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare destinato ad essere raffinato in raffinerie situate nelle regioni europee della Comunità; che tali misure consistono in un aiuto forfettario al trasporto verso tali regioni e in un aiuto alla raffinazione; che dal suddetto bilancio preventivo di approvvigionamento in zucchero greggio risulta - tenuto conto delle importazioni a prelievo ridotto effettuate dal Portogallo in applicazione delle disposizioni del'articolo 303, primo e secondo comma, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo - un fabbisogno supplementare per le raffinerie portoghesi; che tale fabbisogno può essere soddisfatto per la suddetta campagna facendo ricorso alle disponibilità comunitarie, mettendo a disposizione di dette raffinerie un determinato quantitativo di zucchero espresso in zucchero bianco ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità; che l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 a questo zucchero consente di realizzare questa azione a basso costo; che occorre pertanto applicare a questi quantitativi di zucchero greggio di barbabietole gli stessi aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (6); considerando che è necessario precisare alcune modalità relative alla determinazione del peso e del rendimento dello zucchero, più particolarmente qualora i prodotti siano trasportati alla rinfusa nella stessa nave per conto di vari venditori; considerando che, generalmente, intercorre un periodo abbastanza lungo fra la data di imbarco degli zuccheri in causa e quella dell'espletamento, all'arrivo, delle formalità necessarie per consentire il pagamento dell'aiuto da parte dell'organismo competente; che è quindi opportuno prevedere un sistema di anticipi; considerando che è necessario prevedere le adeguate misure di controllo degli zuccheri raffinati e, a tale fine, definire la nozione di raffinazione; considerando che, per quanto riguarda l'aiuto al trasporto e l'anticipo su tale aiuto, è opportuno adottare come tasso per la conversione in escudos degli importi degli aiuti il tasso di conversione agricolo in vigore alla data di emissione della polizza di carico relativa allo zucchero trasportato, dal momento che tale zucchero verrà esclusivamente trasportato per via marittima, mentre per quanto riguarda l'aiuto alla raffinazione si può mantenere il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della raffinazione dello zucchero in questione; considerando che il regolamento (CEE) n. 2146/87 della Commissione (7), ha stabilito i quantitativi di zucchero greggio di barbabietole raccolte nella Comunità, che sono destinati per la campagna di commercializzazione 1987/1988, alle raffinerie portoghesi e che per ciò stesso possono beneficiare di aiuti identici a quelli concessi per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare; che tali quantitativi non hanno potuto essere interamente raffinati a tempo debito, ma che, dovendo essere considerati come scorte normali di esercizio sono ammissibili all'aiuto alla raffinazione; che occorre prevedere che l'aiuto alla raffinazione sia applicato a tali quantitativi, imputandoli sul quantitativo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2146/87 per la campagna di commercializzazione 1987/1988; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 sono concessi, nel quadro delle misure d'intervento, alle condizioni previste dal presente regolamento, aiuti comunitari forfettari al trasporto e alla raffinazione in Portogallo di zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità, entro un quantitativo massimo di 20 000 t espresse in zucchero bianco. Articolo 2 1. Per lo zucchero di cui all'articolo 1, reso raffinerie portoghesi, sono concessi, entro il quantitativo massimo indicato nello stesso articolo: a) un aiuto forfettario al trasporto, pari all'aiuto totale concesso durante la campagna di commercializzazione 1988/1989, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86, per il trasporto dello zucchero greggio prodotto nei dispartimenti francesi d'oltremare; e b) un aiuto alla raffinazione nelle raffinerie portoghesi, che comprende: aa) un importo fissato per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo, pari alla differenza tra il contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81, effettivamente riscosso per lo zucchero in questione, e il triplo dell'importo mensile del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma di detto regolamento, applicabile durante la raffinazione di tale zucchero, e bb) un importo pari allo 0,0387 % del prezzo d'intervento dello zucchero greggio della campagna di commercializzazione 1988/1989, per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 92 %. 2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono concessi su domanda delle imprese portoghesi che procedono alla raffinazione dello zucchero in questione, presentata alle autorità competenti del Portogallo. Articolo 3 1. L'aiuto al trasporto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a): a) si applica al peso dello zucchero constatato all'arrivo, convertito in zucchero bianco secondo la formula di rendimento di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (1). Se il trasporto è effettuato alla rinfusa e non consente l'identificazione delle singole partite, il rendimento medio dell'insieme del carico si applica a tutti gli zuccheri in questione; b) è versato su presentazione, da parte del raffinatore: - del documento doganale di immissione in consumo in Portogallo o della copia o fotocopia di tale documento, certificati conformi dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali portoghesi, e - della polizza di carico, dei risultati delle analisi e della fattura definitiva. 2. Le analisi sono effettuate al momento del ricevimento, sull'intero carico, per partite di 250 t, da un laboratorio riconosciuto dal Portogallo. 3. Può essere concesso un anticipo sull'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1, pari al 90 % dell'importo determinato in base al peso che figura sulla fattura provvisoria, convertito in zucchero bianco secondo un rendimento forfettario del 94 %. La domanda di anticipo deve essere presentata dal raffinatore interessato ed essere corredata del documento doganale di entrata in Portogallo, della polizza di carico e della fattura provvisoria. Articolo 4 Ai fini della concessione dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b): a) lo zucchero greggio in questione è posto, su richiesta del raffinatore, sotto controllo doganale o sotto altro controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti; b) per raffinazione si intende la trasformazione dello zucchero greggio quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1785/81, in zucchero bianco quale definito al suddetto paragrafo 2, lettera a). Articolo 5 1. Gli aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono concessi soltanto se le domande presentate dai raffinatori interessati sono corredate delle prove, riconosciute dal Portogallo, che lo zucchero greggio in questione è stato ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità e se la polizza di carico dello zucchero trasportato è stata emessa dopo il 1o luglio 1988. 2. Ai fini della concessione dell'aiuto al trasporto di cui all'articolo 2, paragragrafo 1, lettera a), la Commissione comunica alle autorità competenti del Portogallo gli importi unitari dell'aiuto al trasporto applicabili durante la campagna di commercializzazione 1988/1989. 3. Il Portogallo comunica alla Commissione, per ogni mese, nei due mesi successivi a quello considerato, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali sono stati concessi gli aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché le somme relative a detti quantitativi. Articolo 6 Ai quantitativi di zucchero che rientrano nel quantitativo stabilito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2146/87 che sono stati raffinati a decorrere dal 1o luglio 1988 è applicabile l'aiuto alla raffinazione in vigore durante la campagna di commercializzazione 1988/1989 in virtù dell'articolo 2, lettera b) del presente regolamento. Tali quantitativi raffinati sono imputati sul quantitativo stabilito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2146/87 per la campagna di commercializzazione 1987/1988. Articolo 7 La conversione in escudos portoghesi: a) dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nonché dell'anticipo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, viene effettuata applicando il tasso di conversione agricolo in vigore alla data di emissione della polizza di carico relativa allo zucchero trasportato; b) dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), viene effettuata applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della raffinazione del quantitativo di zucchero in causa. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (5) Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7. (7) GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 23. (1) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.